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Affido a terzi: quando e perché

scritto da Maria Garofalo

Affido a terzi. È un tema sul quale spesso ci interrogano peer chiarire quando e perché ci si può fare ricorso. La Legge 8 febbraio 2006, n. 54 ha riconosciuto la centralità dell’istituto dell’affidamento condiviso, ma non ha richiamato il collocamento del minore presso terzi in caso di gravi motivi, così come previsto nel vecchio testo. Nel silenzio della legge, non è comunque esclusa la possibilità di un allontanamento dei figli dal nucleo familiare in caso di inidoneità dei genitori.

Scopo della legge è sempre l’interesse morale del minore, nel senso di una garanzia di sviluppo compiuto ed armonico della sua personalità, in un contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche.

Nel caso concreto, spetterà al giudice trovare la soluzione aderente alla specificità della situazione sottoposta al suo esame, attraverso una scelta coerente e ponderata, fondata su concreti elementi acquisiti nel corso di causa. Pertanto, qualora le circostanze concrete consiglino una soluzione alternativa all’affido condiviso e all’affidamento esclusivo, pur in assenza, di una disposizione espressa sul tema, il Tribunale competente dovrà applicare il dettato dell’art. 6, comma VIII, L. 898/70, ovvero disporre l’affidamento familiare a un nucleo diverso da quello naturale, per arrivare – ma solo come soluzione di emergenza – ai Servizi Sociali.

Il collocamento dei figli presso una terza persona e, in estrema ipotesi, in un istituto di educazione costituisce tuttavia una misura di carattere eccezionale che può essere adottata solo allorquando entrambi i genitori abbiano dimostrato un’assoluta deficienza morale e una totale inidoneità educativa. La prima soluzione sarà, ovviamente, l’affidamento a stretti parenti del minore, quali i nonni e gli zii.

Solo se non sussistono possibilità di affidare il minore a una terza persona dovrà prendersi in considerazione l’affidamento presso un istituto di educazione, soluzione di carattere eccezionale, ad esempio per mancanza dei parenti, o per inidoneità anche di questi ultimi: il Giudice in tal caso potrà rivolgersi ai Servizi Sociali. Venuti meno gli ostacoli, sarà però sempre possibile un rientro del minore nella famiglia di origine.

autore

Maria Garofalo

Avvocata del Foro di Milano e madre di un giovane uomo, mi occupo da tempo di diritto di famiglia e di minori. Ho seguito un corso di psicologia, che si è rilevato un ottimo strumento per sondare quel vissuto di maltrattamenti e violenze di solito taciuti dai soggetti più deboli. Faccio parte della rete dei servizi convenzionati con l’associazione Smallfamilies®.Già autrice del racconto “Un Natale particolare” per l’antologia smALLchristmas, per questo sito scrivo su questioni relative al diritto di famiglia.

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