Diritti e Doveri ESPERTI - consigli & convenzioni

Divorzio: assegno divorzile e pensione di reversibilità

scritto da Maria Garofalo

La domanda che mi viene posta con frequenza è relativa alla durata dell’assegno divorzile di mantenimento. Il diritto all’assegno decade nel momento in cui si contrae un nuovo matrimonio o, alla luce della recente giurisprudenza di merito e di Cassazione, qualora il beneficiario instauri una relazione con un’altra persona (nel caso sottoposto alla Suprema Corte, la titolare del diritto aveva avuto dalla nuova relazione anche un figlio).

La decisione dei giudici si fonda sull’assunto che il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi (che diventa poi titolare del diritto all’assegno) viene meno di fronte alla instaurazione, da parte di questi, di una famiglia, anche «di fatto». La nuova convivenza, hanno precisato i giudici di Cassazione «rescinde, quand’anche non definitivamente, ogni connessione con il livello ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, conseguentemente, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile». In conclusione, quando la relazione e, dunque, il nuovo progetto di vita che viene a innestarsi nei rapporti tra ex coniugi è tale da stravolgere le condizioni economiche pregresse e gli accordi che su di esse si basavano, decade il diritto al contributo potendosi assumere compensata dalle risorse del nuovo nucleo familiare.

Pensione di reversibilità

Per poter accedere alla pensione di reversibilità, è necessario che il coniuge divorziato sia titolare di un assegno divorzile. La quota di pensione, infatti, continua la sua funzione assistenziale propria dell’assegno ed è atta a garantire al coniuge titolare la possibilità di condurre una vita dignitosa e equilibrata.

La Corte dei Conti ha specificato che, affinché sorga il diritto alla corresponsione della pensione di reversibilità, occorre soltanto che la sentenza di divorzio abbia determinato il diritto a beneficiare di un assegno divorzile, anche se poi effettivamente e concretamente l’importo pattuito non sia mai stato goduto.

Per poter godere della pensione di reversibilità occorre inoltre che il coniuge divorziato non sia passato a nuove nozze. La funzione assistenziale in questo caso viene trasferita al nuovo coniuge.

Infine, si chiede che il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio: l’ex coniuge non può godere di ricchezze e benefici che il de cuius abbia accumulato posteriormente al divorzio.

Nel caso esista un coniuge superstite oltre al divorziato, entrambi concorrono ai benefici della pensione di reversibilità. Tocca al Tribunale determinare, su richiesta degli interessati, la quota spettante a ciascun titolare, tenendo conto non solo del fattore temporale (cioè la durata del matrimonio), ma anche della ricchezza che ciascun coniuge ha apportato al patrimonio del de cuius .

 

autore

Maria Garofalo

Avvocata del Foro di Milano e madre di un giovane uomo, mi occupo da tempo di diritto di famiglia e di minori. Ho seguito un corso di psicologia, che si è rilevato un ottimo strumento per sondare quel vissuto di maltrattamenti e violenze di solito taciuti dai soggetti più deboli. Faccio parte della rete dei servizi convenzionati con l’associazione Smallfamilies®.Già autrice del racconto “Un Natale particolare” per l’antologia smALLchristmas, per questo sito scrivo su questioni relative al diritto di famiglia.

lascia un commento