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Effetti del divorzio: piccolo manuale

scritto da Maria Garofalo

Numerose lettrici ci hanno posto una serie di domande sugli effetti del divorzio. Ecco qui un piccolo “manuale” dove affronteremo, per quanto è possibile, la tematica nel suo complesso: ciascun* potrà poi focalizzare la propria attenzione sulla parte corrispondente alle proprie necessità.

Divorzio: differenza tra cessazione degli effetti civili del matrimonio e scioglimento

La cessazione degli effetti civili del matrimonio si chiede in caso di matrimonio concordatario (ossia quando il matrimonio è stato celebrato in Chiesa e poi regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune). In questo caso vengono meno gli effetti civili (quindi per lo stato italiano il cittadino può contrarre nuovo matrimonio), ma permangono quelli del sacramento religioso (a meno che non si ottenga una pronuncia di annullamento o di nullità da parte del Tribunale Ecclesiastico Regionale o della Sacra Rota).

Lo scioglimento si chiede invece nel caso di matrimonio civile (ossia di matrimonio contratto in Comune davanti all’Ufficiale dello Stato Civile). In questo caso, il divorzio è lo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale, pronunciato con sentenza dal Tribunale competente.

Casi di divorzio

Prima di pronunciare la sentenza di divorzio, il Tribunale deve accertare due elementi importanti:

a) che la frattura nei rapporti fra i coniugi non possa essere in alcun modo ricomposta.

b) che sussistano uno dei presupposti tassativamente previsti dalla legge:

  1. i coniugi sono separati legalmente e, al tempo della presentazione della domanda di divorzio, lo stato di separazione dura ininterrottamente da almeno 3 anni (tale termine di 3 anni decorre dal giorno della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione);

  2. uno dei coniugi ha commesso un reato di particolare gravità (ad esempio è stato condannato con sentenza definitiva all’ergastolo o a una pena superiore a 15 anni di reclusione) oppure – a prescindere dalla durata della pena – è stato condannato per incesto, delitti contro la libertà sessuale, prostituzione, omicidio volontario o tentato di un figlio, tentato omicidio del coniuge, lesioni aggravate, maltrattamenti, ecc.;

  3. uno dei coniugi è cittadino straniero e ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del vincolo matrimoniale o ha contratto all’estero un nuovo matrimonio;

  4. il matrimonio non è stato consumato;

  5. è stato dichiarato giudizialmente il cambio di sesso di uno dei coniugi.

Divorzio giudiziale

Lo scioglimento del vincolo matrimoniale può essere richiesto da uno dei coniugi, anche se l’altro coniuge non è d’accordo.
Il procedimento cd. in contenzioso si svolge innanzi al Presidente del Tribunale del luogo in cui il secondo coniuge (chiamato resistente) ha la propria residenza o il proprio domicilio; nel caso in cui costui sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda di divorzio si presenta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del coniuge richiedente (chiamato ricorrente).
Nel ricorso si deve aver cura di indicare l’esistenza di figli di entrambi i coniugi.
Se il coniuge richiedente è residente all’estero, è competente qualunque Tribunale.
Ciascun coniuge deve essere assistito dal proprio difensore.
Alla prima udienza il Presidente del Tribunale tenta la conciliazione e, se non riesce, emana i provvedimenti temporanei e urgenti necessari per regolamentare gli aspetti patrimoniali e che interessano i figli nella pendenza del procedimento. Nomina quindi un Giudice Istruttore per il proseguo del giudizio (che diventa quindi una causa ordinaria) e fissa la data dell’udienza innanzi a quest’ultimo. Se il procedimento comporta una lunga fase istruttoria, vale a dire un lungo periodo di acquisizione delle prove (testimoni, perizie, ecc.), il Tribunale emana una sentenza provvisoria, che intanto consenta ai coniugi di riottenere lo stato libero.

Divorzio a domanda congiunta

Lo scioglimento del vincolo matrimoniale può essere richiesto da entrambi i coniugi. Come nel divorzio in contenzioso, anche in questo caso le parti devono stare in giudizio assistiti da un difensore, che può essere unico per entrambi. Qui non vale la regola della separazione consensuale che può essere presentata da entrambi i coniugi senza l’assistenza di un avvocato (siamo però in attesa della nuova normativa che potrebbe apportare delle modifiche in punto) .
Il procedimento si svolge innanzi al Tribunale in camera di consiglio, ossia con una procedura molto più snella del divorzio contenzioso.

L’annotazione della sentenza di divorzio nel Registro di Stato Civile

Sia che venga emessa al termine di un procedimento in contenzioso, sia che venga emessa alla fine di un procedimento “a domanda congiunta”, la sentenza di divorzio viene trasmessa all’Ufficiale di Stato Civile per l’annotazione nel Registro dello Stato Civile del luogo in cui fu trascritto il matrimonio.

Effetti del divorzio

La sentenza di divorzio produce i seguenti effetti:

  1. in caso di matrimonio civile, si ha lo scioglimento del vincolo matrimoniale; in caso di matrimonio religioso, si verifica la cessazione degli effetti civili (permane, invece, il vincolo indissolubile sul piano del sacramento religioso);

  2. la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio dopo il matrimonio (ma può mantenerlo se ne fa espressa richiesta e il Giudice riconosce la sussistenza di un interesse della donna o dei figli meritevole di tutela);

  3. fintantoché il coniuge economicamente meno abbiente non passi a nuove nozze, il Giudice può disporre che l’altro coniuge sia tenuto a corrispondere un assegno periodico (c.d. “assegno divorzile”): l’importo è quantificato in base alle condizioni e ai redditi di entrambi i coniugi, anche in rapporto alla durata del matrimonio;

  4. viene decisa la destinazione della casa coniugale e degli altri beni di proprietà;

  5. i figli minorenni vengono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento presso uno dei due; il genitore non collocatario ha obbligo di versare un assegno di mantenimento per la prole. In casi particolari valutati dal Presidente o dal Collegio, l’affidamento potrà essere esclusivo.

  6. ciascuno dei coniugi perde i diritti successori nei confronti dell’altro;

  7. se la sentenza di divorzio aveva a suo tempo riconosciuto a un coniuge il diritto all’assegno di mantenimento, tale coniuge ha diritto anche alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto (o a una sua quota), a condizione che nel frattempo il coniuge superstite non si sia risposato. Quest’ultimo punto e il punto 3) saranno approfonditi con un post ad hoc.

In ogni caso, se uno dei coniugi matura il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) prima che sia pronunciata la sentenza di divorzio, l’altro coniuge ha diritto a una parte di tale importo.

(continua: assegno divorzile e pensione di reversibilità)

autore

Maria Garofalo

Avvocata del Foro di Milano e madre di un giovane uomo, mi occupo da tempo di diritto di famiglia e di minori. Ho seguito un corso di psicologia, che si è rilevato un ottimo strumento per sondare quel vissuto di maltrattamenti e violenze di solito taciuti dai soggetti più deboli. Faccio parte della rete dei servizi convenzionati con l’associazione Smallfamilies®.Già autrice del racconto “Un Natale particolare” per l’antologia smALLchristmas, per questo sito scrivo su questioni relative al diritto di famiglia.

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