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Lettera di Paolo: riconoscere un figlio

scritto da Maria Garofalo

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. La nostra avvocata risponde.

In primis i miei complimenti al sito e alla vostra attività, che tratta argomenti non certo facili. Vorrei raccontare la mia storia e avere un vostro parere legale, se possibile. Questo inverno ho conosciuto una donna, siamo stati insieme alcuni mesi, poi la storia è finita senza tanti drammi.

Dopo qualche mese mi cerca per dirmi che è incinta. Ora mi assalgono molti dubbi che sintetizzo nelle seguenti domande?

1) Mi conviene riconoscere il figlio prima della nascita?

2) Quando il bambino nascerà, sarà affidato alla madre, visto che non c’è stata convivenza?

3) Potrò portare il bambino dai nonni?

4) Posso impedire che l’attuale compagno possa sostituirsi a me?

5) Ho l’onere di pagare la loro locazione?

6) L’assegno di mantenimento verrà stabilito in base al nostro tenore di vita?

7) A chi vanno gli assegni familiari?

Grazie per i consigli e i suggerimenti. Paolo

Salve Paolo,

credo che i Suoi dubbi siano legittimi, per cui nel rispondere userò la scaletta da Lei utilizzata:

1) I figli si riconoscono al momento della nascita e non prima (salvo situazioni particolari: per esempio può essere contenuto in un testamento nel caso si tema per la propria vita);

2) Il bambino sarà affidato ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della potestà sulle decisioni più importanti concernenti educazione, istruzione, salute e disgiunto sulle decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti il minore nei periodi in cui la stessa sarà collocata presso ciascun genitore. Il collocamento invece sarà presso la madre;

3) Avrà il diritto di portare il Suo bambino a far visita ai nonni paterni durante il periodo di permanenza del minore presso di Lei. È chiaro che inizialmente il bambino starà soprattutto presso la madre, ma dopo i primi due anni potrà chiedere e ottenere che Suo figlio possa trascorrere più tempo con Lei.

4) Sarà sempre il padre e il nuovo compagno della Sua ex non potrà sostituirsi a Lei, ma la potrà“affiancare”.

5) Non ha l’onere di pagare la locazione.

6) Il contributo al mantenimento (con aggiornamento ISTAT annuale) da parte del genitore non collocatario sarà determinato in base ai redditi di entrambi, a cui verranno aggiunti il 50% delle spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche).

7) Gli assegni familiari in genere vengono percepiti dal genitore collocatario (dall’altro solo se il primo non è lavoratore dipendente).

Tutto ciò potrà avvenire, depositando un ricorso congiunto al Tribunale Ordinario del luogo di residenza del bambino (dopo la nascita), che dovrà appunto contenere le condizioni che intendete adottare riguardo all’affidamento, alle modalità di visita e al contributo di mantenimento.

In caso di mancato accordo, sarà il Tribunale competente a stabilire nello specifico quanto sopra riportato.

autore

Maria Garofalo

Avvocata del Foro di Milano e madre di un giovane uomo, mi occupo da tempo di diritto di famiglia e di minori. Ho seguito un corso di psicologia, che si è rilevato un ottimo strumento per sondare quel vissuto di maltrattamenti e violenze di solito taciuti dai soggetti più deboli. Faccio parte della rete dei servizi convenzionati con l’associazione Smallfamilies®.Già autrice del racconto “Un Natale particolare” per l’antologia smALLchristmas, per questo sito scrivo su questioni relative al diritto di famiglia.

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