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Matrimoni misti e figli contesi/ I

scritto da Maria Garofalo

I casi di matrimoni misti – italiani e stranieri – dove i figli vengono contesi, sono sempre più numerosi. Coloro che dovrebbero garantire un equilibrato e costante rapporto con entrambe le figure genitoriali ed essere una guida per il benessere della prole, non lo fanno e succede che, con l’aumentare del numero delle coppie miste, siano aumentate di pari passo anche le incomprensioni e le contese, appunto.

Abbiamo deciso di affrontare il problema in diversi capitoli che pubblicheremo a puntate in diversi post. E iniziamo con evidenziare la piaga diffusa della sottrazione internazionale dei minori. La maggioranza dei casi di sottrazione di minori italiani riguarda l’Europa e le Americhe. Si tratta, per lo più, di Paesi con cui è in vigore la Convenzione dell’Aja del 1980 ed il Regolamento (CE) n. 2201/2003 (limitatamente ai Paesi dell’Unione Europea).

Cominciamo col dire che all’atto di contrarre matrimonio con un cittadino straniero, è bene conoscere la normativa in materia di diritto di famiglia (separazione, divorzio, affidamento dei figli, concessione degli alimenti ecc.), in quanto le differenze nelle codificazioni tra i diversi ordinamenti finiscono poi per influenzare le di sottrazione internazionale dei minori.

In linea generale è molto lontana dalla nostra legislazione le leggi di quegli Stati che demandano, in via esclusiva, la materia del diritto di famiglia all’applicazione della legislazione basata sui principi islamici.

Nel diritto islamico i ruoli dei genitori nell’educazione dei figli sono nettamente distinti: il padre è il solo rappresentante legale del figlio e ad esso sono riconosciuti i poteri di educare, istruire e amministrare i beni del minore. Alla madre è riconosciuto un potere di custodia e sorveglianza fino alla pubertà per i bambini e fino al matrimonio per le bambine.

Se il matrimonio si scioglie, i bambini in tenera età sono, in genere, affidati in custodia alla madre che ha l’obbligo di risiedere nel paese del marito e non deve ostacolare il padre nello svolgimento dei suoi poteri, tra cui vietare l’espatrio ai figli.

Fatta questa breve premessa, ritorniamo alla legislazione italiana, rilevando che la sottrazione di incapace nel nostro ordinamento è un reato penale: ”Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la potestà genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia a vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.” (art. 574cp); Sequestro di persona Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni. (art.605cp).

La fattispecie della sottrazione internazionale di minori si verifica alla presenza di due elementi connessi tra loro:

  1. la rottura del nucleo familiare atta ad impedire una separazione più o meno consensuale, idonea a trovare un punto di incontro nella relazione tra genitori e il benessere della prole;
  2. unioni tra persone di diversa nazionalità, poiché ai contrasti all’interno della coppia in crisi si aggiungono le differenze di origine culturale e religiosa.

Anche la crescente mobilità delle persone e l’aumento delle unioni libere incidono sul fenomeno, rendendo sempre più necessaria la conoscenza di forme di assistenza finalizzate alla soluzione positiva di controversie che rischiano di dar luogo alla sottrazione internazionale del minore.

Quando si verifica la sottrazione del minore?

Nel timore di non ottenere la custodia esclusiva nello Stato di residenza, la madre o il padre –generalmente il genitore straniero– può essere indotto a sottrarre il figlio e a condurlo nel proprio paese d’origine o altrove, sradicandolo così dal suo contesto sociale, scolastico e geografico, mentre il bambino inizia ad essere conteso e diventa vittima di battaglie giudiziali. Non solo la sottrazione di minore priva il minore di una delle figure parentali, ma comporta altresì per lo stesso il completo distacco dal contesto nel quale era inserito e che rappresentava non solo la sua “residenza abituale” ma il suo unico luogo di vita.

Dal marzo 2005 è operante il regolamento (Bruxelles II bis), che istituisce uno spazio comune europeo in materia di diritto di famiglia, applicato in tutti i paesi dell’Unione Europea (ad eccezione della Danimarca) e riconosce la validità delle sentenze di affidamento dei minori in tutti gli Stati dell’Unione. Lo scopo era, ed è, uniformare la legislazione dei paesi membri onde evitare contrasti giurisprudenziali.

In caso di sottrazione di un figlio di cittadino/a italiano, il primo intervento viene eseguito dal ministero degli Affari Esteri a sostegno del diritto del minore cittadino italiano.

(prossimo capitolo: il ruolo del ministero e delle rappresentanze diplomatiche e consolari)

 

autore

Maria Garofalo

Avvocata del Foro di Milano e madre di un giovane uomo, mi occupo da tempo di diritto di famiglia e di minori. Ho seguito un corso di psicologia, che si è rilevato un ottimo strumento per sondare quel vissuto di maltrattamenti e violenze di solito taciuti dai soggetti più deboli. Faccio parte della rete dei servizi convenzionati con l’associazione Smallfamilies®.Già autrice del racconto “Un Natale particolare” per l’antologia smALLchristmas, per questo sito scrivo su questioni relative al diritto di famiglia.

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