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Matrimoni misti e figli contesi/II: il ruolo del Ministero degli Affari Esteri &Co.

scritto da Maria Garofalo

Nei matrimoni misti in cui si verifica la sottrazione del figlio, il genitore italiano può sporgere tempestiva denuncia presso gli organi di polizia; avvertire la DGIT (Direzione Generale per gli Italiani all’Estero) affinché vengano attivate le competenti Rappresentanze diplomati- consolari; rivolgersi all’Autorità centrale (se si tratta di Paese aderente alla Convenzione dell’Aja o destinatario del Regolamento (CE) n. 2201/2003); far valere il diritto di visita qualora non si disponga di un provvedimento che affidi la custodia del minore. La denuncia penale di solito non produce alcun effetto in ordine alla restituzione del minore.

L’intervento del Ministero degli Esteri, Direzione Generale per gli italiani all’Estero e le Politiche Migratorie (DGIT) può essere :

a) diretta, se lo Stato in cui il minore è stato condotto non aderisce alla Convenzione dell’Aja del 1980 e/o non è destinatario del Regolamento CE n. 2201/2003.

In tale caso, la DGIT:

  • individua le linee di azione più idonee per la soluzione;
  • fornisce informazioni e assistenza del cittadino italiano;
  • attiva le rappresentanze diplomatico-consolari al fine di esperire le azioni più consone al caso.

b) sussidiaria, se lo Stato in cui il minore è stato condotto aderisce alla Convenzione dell’Aja del 1980 e/o è destinatario del Regolamento (CE) di cui sopra, la competenza diretta è del dipartimento Giustizia minorile del Ministero della Giustizia, preposta ad investire del caso segnalato la omologa Autorità Centrale straniera.

Alla surriferita Autorità Centrale possono rivolgersi i cittadini per:

  • la procedura di restituzione del minore
  • la procedura del diritto di visita al figlio sottratto dal genitore non affidatario.

Sia in caso di competenza diretta che sussidiaria, Le Rappresentanze Diplomatico-consolari in stretto accordo con il Ministero degli Esteri (DGIT) possono sensibilizzare le Autorità o gli organismi locali; seguire l’azione delle Autorità di polizia per ricercare il minore sottratto; effettuare tentativi di conciliazione tra le parti e provvedere a visite consolari al minore conteso; fornire i nominativi di avvocati di fiducia e presenziare alle udienze in qualità di uditore. In particolare, il Console esercita i poteri di giudice tutelare nel rispetto delle leggi locali. Tale potere perde consistenza se il minore è in possesso della doppia cittadinanza.

(prossimo capitolo:strumenti giuridici internazionali vigenti in materia)

autore

Maria Garofalo

Avvocata del Foro di Milano e madre di un giovane uomo, mi occupo da tempo di diritto di famiglia e di minori. Ho seguito un corso di psicologia, che si è rilevato un ottimo strumento per sondare quel vissuto di maltrattamenti e violenze di solito taciuti dai soggetti più deboli. Faccio parte della rete dei servizi convenzionati con l’associazione Smallfamilies®.Già autrice del racconto “Un Natale particolare” per l’antologia smALLchristmas, per questo sito scrivo su questioni relative al diritto di famiglia.

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