Lavoro notturno e tutela per i genitori monoparentali: su questo tema abbiamo ricevuto una lettera, alla quale risponde la nostra esperta in diritto del lavoro.
Gentile avvocato, nel caso del lavoro dipendente, il genitore solo può unicamente chiedere di essere esonerato dal lavoro notturno (dalle 24 alle 6). Che significato ha questa tutela? Secondo lei, non avrebbe più senso una protezione di tutta la fascia oraria dalle 18 alle 8? O almeno dalle 20 alle 8? Come può un genitore seguire i figli, se deve entrare al lavoro alle 6, oppure uscire alle 24? Non tutti i salariati possono permettersi grandi spese per l’assistenza dei figli, e la responsabilità educativa e affettiva deve rimanere del genitore. Se ci fosse una tutela di legge, il genitore sarebbe meno ricattabile sul posto di lavoro. Cosa ne pensa? Donata
Nel nostro ordinamento esiste una norma che prevede il divieto di adibizione al lavoro notturno per i genitori di bambini minorenni.Tale norma è contenuta nella legge sui congedi parentali (l.n. 151/01) all’art. 53 la quale prevede:- che è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.- che non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni. – la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Come si vede il legislatore ha previsto una tutela più estesa per il lavoratore/la lavoratrice monoparentale (“unico genitore affidatario”) estendendo il divieto di lavoro notturno fino all’età di 12 anni. Benchè la norma specifichi che il divieto di lavoro notturno copre la fascia oraria 24,00-6,00 è ragionevole ritenere che i lavoratori possano chiedere l’esenzione dal turno notturno previsto in azienda, a prescindere dall’orario di inizio e di fine dello stesso.Un’interpretazione rigida della norma vanificherebbe infatti la tutela accordata al lavoratore e genitore di figlio minorenne.