Numerosi sono gli articoli pubblicati in questi giorni che danno rilievo alla sentenza numero 33 con la quale la Corte ha dichiarato incostituzionale l’articolo 29-bis, comma 1, della legge 184 del 1983 che escludeva i single dalla possibilità di adottare un bambino straniero residente all’estero, tranne in casi speciali.
Una sentenza storica, che mette al centro l’interesse del minore. Un atto di solidarietà sociale, come in molti evidenziano.
Il caso sul quale si è pronunciata la Corte costituzionale è quello di una donna non sposata, Raffaella Brogi, che nel febbraio 2019 ha presentato al Tribunale per i minorenni di Firenze la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero e ha chiesto l’emissione del decreto di idoneità ad adottare. Un anno dopo, il Tribunale per i minorenni di Firenze ha rilevato che la sua richiesta viola l’art. 29-bis della legge n. 184 del 1983 nella parte in cui non prevede che la persona non coniugata residente in Italia possa presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale. E chiede alla Corte costituzionale di valutare se tale esclusione sia incostituzionale.
Oggi la Corte afferma che il divieto di adozione internazionale per i single viola i loro diritti fondamentali e ciò nonostante l’opposizione ad aprire anche ai single l’adozione internazionale espressa dalla Presidenza del Consiglio tramite l’Avvocatura dello Stato. Il divieto, sentenziano i giudici: «non è più funzionale all’esigenza di assicurare al minore le più ampie tutele giuridiche associate allo status filiationis» visto che «a seguito della riforma della filiazione introdotta nel 2012-2013» che ha abolito la distinzione tra figli legittimi (nati all’interno del matrimonio) e figli naturali (tutti gli altri), c’è un «unico status filiationis», ovvero non ci sono più differenze tra i figli delle coppie sposate e tutti gli altri bambini. La Corte rivela, inoltre, che «l’aprioristica esclusione delle persone singole dalla genitorialità adottiva non è un mezzo idoneo a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso» dato che «lo stesso legislatore ha riconosciuto che la persona singola è, in astratto, idonea ad assicurare un ambiente stabile e armonioso al minore, finanche in contesti non privi di criticità o rispetto a minori che richiedono un particolare impegno».
Come concesso solo alle coppie sposate da almeno tre anni, d’ora in poi, anche in Italia i single e le single potranno presentare domanda di adozione internazionale presso i tribunali per i minori delle proprie città. Saranno poi i giudici a valutare se la persona singola, come accade già per le coppie sposate, è idonea ad adottare. Una volta conseguita l’idoneità ad adottare, potranno fare richiesta di adozione all’estero. Sarà poi il Paese estero a valutare se esiste un minore compatibile per l’adozione da parte di quell’aspirante genitore singolo, anche in questo caso come avviene già per gli aspiranti genitori uniti in matrimonio. Va ricordato che oggi sono però pochi i Paesi che riconoscono tale possibilità.
Le persone singole continueranno invece a non poter adottare minori che sono ospitati negli istituti in Italia. Nel nostro Paese ci sono circa 30 mila minori “fuori famiglia”, divisi tra le comunità residenziali e in affido. Le adozioni nazionali sono circa 800 l’anno, soprattutto di bambini molto piccoli.
Le domande di adozione internazionale sono crollate in vent’anni del 75 per cento e anche le adozioni nazionali sono in forte calo, visto che si è passati dai 1.290 bambini adottati nel 2001 agli 866 del 2021.
La decisione della Consulta riveste dunque un grande valore perché anticipa la politica che continua a non riconoscere come la società italiana sia cambiata e sia oggi composta da più di tipi di famiglie.
Come andiamo dicendo noi di Smallfamilies aps da anni, ogni famiglia, a prescindere dalla sua geometria, ha il diritto di esistere. Il riconoscimento della parità di più forme genitoriali è una scelta di civiltà. Per questo, bisogna estendere ai single anche le adozioni nazionali. E andare avanti verso l’estensione delle adozioni nazionali e internazionali alle coppie dello stesso sesso e a quelle non sposate.
Foto di Fuzzy Rescue da Pixabay