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Figli maggiorenni: fino a quando hanno diritto al mantenimento?

scritto da Maria Garofalo

Continuiamo il nostro “viaggio nel diritto” con l’avvocato Maria Garofalo. Che questa volta prende spunto da una domanda ricorrente, che viene posta a chi si occupa di diritto di famiglia: i figli che hanno raggiunto la maggiore età hanno diritto al mantenimento? Posto, naturalmente, che non siano economicamente autosufficienti.

Di solito, il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne che grava sul genitore non convivente, sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno, cessa quando il figlio consegue uno “status” di autosufficienza economica, cioè quando comincia a percepire un reddito corrispondente alla professionalità acquisita e in relazione alle normali condizioni di mercato. E se la collocazione lavorativa viene considerata dalla famiglia inadeguata?

La giurisprudenza di merito concorda nel ritenere non dovuto l’assegno ogni qualvolta si raggiunga una certa indipendenza economica nei termini sopra descritti, a nulla rilevando la collocazione lavorativa e il livello culturale e socio-economico della famiglia di origine. L’attribuzione del beneficio periodico non può essere, infatti, fondata su ragioni improprie, quali la perdita di chances rispetto a una migliore e più proficua formazione personale e collocazione economico-sociale, in quanto ciò valorizzerebbe illegittimamente il diverso aspetto della responsabilità genitoriale, avente natura squisitamente compensativa e risarcitoria, assumendo detto aspetto a funzione del mantenimento.

Il genitore obbligato deve, quindi, concorrere al mantenimento del figlio anche dopo il raggiungimento della maggiore età; obbligo che perdura finché il figlio non sia economicamente indipendente (Cass. 8.2.20132, n.1773; 15.2.2012 n.2171).

Riguardo invece alla tematica dell’assegnazione della casa familiare, sino a quando al figlio maggiorenne viene riconosciuto tale diritto?

La giurisprudenza di merito è intervenuta anche in questo caso, per precisare che la nozione di convivenza è rilevante solo quando la stessa comporta la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori, con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi. Tale diritto viene meno nell’ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per il fine settimana, ipotesi che configura la mera ospitalità. Deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana. Il figlio può quindi assentarsi anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile, in quanto è necessaria una prevalenza temporale di effettiva presenza, in relazione a una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese).

autore

Maria Garofalo

Avvocata del Foro di Milano e madre di un giovane uomo, mi occupo da tempo di diritto di famiglia e di minori. Ho seguito un corso di psicologia, che si è rilevato un ottimo strumento per sondare quel vissuto di maltrattamenti e violenze di solito taciuti dai soggetti più deboli. Faccio parte della rete dei servizi convenzionati con l’associazione Smallfamilies®.Già autrice del racconto “Un Natale particolare” per l’antologia smALLchristmas, per questo sito scrivo su questioni relative al diritto di famiglia.

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