Diritti e Doveri Policy

AUU: una nuova sentenza a favore dei genitori soli. Il parere della giurista Letizia Cirillo

scritto da Smallfamilies

Lo  scorso 8 febbraio, è stata pubblicata la sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro,  nella quale si affermava il diritto del genitore solo a percepire la maggiorazione dell’Assegno Unico Universale, diritto inizialmente negato e poi sospeso e di cui ripetutamente abbiamo parlato nel nostro sito nel corso di questi mesi.

In data 19 giugno 2024, è stata pubblicata una nuova e significativa sentenza sempre del Tribunale di Padova – Sezione Lavoro la quale rinvia alla prima pronuncia ritenendo acquisito il principio di diritto tanto da non richiedere ulteriore motivazione.

Ne parliamo con Letizia Cirillo, giurista esperta di diritto di famiglia, diritto minorile e relazioni familiari. Avvocata e già magistrata, è stata giudice al Tribunale per i Minorenni di Milano dal 2007 al 2018. Attualmente si occupa di politiche e policies per la famiglia e di progettazione sociale e ha fondato nell’ambito di quest’attività -insieme a altre due co-founders- un’organizzazione Mykes Nutrire le genitorialità ETS che ha l’obiettivo di promuovere una nuova cultura sulla genitorialità fondatata sul riconoscimento del valore collettivo dei compiti di cura e improntata sulla parità di genere e sul riconoscimento della pluralità dei modelli famigliari.

Rivolgiamo a Lei alcune semplice domande sulla questione con l’invito a chi ci legge di continuare a seguire gli sviluppi che tale vicenda necessariamente avrà. Noi di Smallfamilies aps continueremo a farlo e vi terremo aggiornati/e.

D: Ci spiega meglio l’importanza di queste due sentenze che riguardano un genitore unico (la prima sentenza) e un genitore vedovo (la seconda sentenza)?
Le due sentenze padovane sono molto significative a mio parere in quanto riconoscono in termini generali il diritto dei nuclei famigliari monogenitoriali a percepire la maggiorazione dell’assegno unico famigliare, al di là degli irragionevoli limiti posti dalla norma di legge sull’assegno unico.

Com’è noto la maggiorazione di 30 Euro mensili all’importo standard dell’assegno unico per ogni figlio a carico era prevista originariamente dalla legge solo nel caso di nuclei famigliari bigenitoriali in presenza dei due requisiti di legge consistenti il primo nella condizione lavorativa di entrambi i genitori, il secondo nella presenza di un ISEE pari o inferiore ai 15 mila euro (in presenza di un ISEE superiore l’indennità va via via riducendosi, fino ad azzerarsi nei casi di ISEE superiore ai 40 mila Euro). Successivamente lo stesso diritto è stato esteso anche al caso di genitore lavoratore vedovo con ISEE al di sotto dei limiti di cui si è detto, ma solo per un periodo massimo di 5 anni dal decesso dell’altro genitore.

La norma -com’è stato evidenziato da più voci in varie occasioni- appare sostanzialmente iniqua perché realizza un’irragionevole disparità di trattamento tra figli in ragione della condizione dei loro genitori. Non è dato infatti comprendere perché dal trattamento di tutela siano esclusi i figli di un genitore unico diversi dai minori orfani di uno dei genitori, dal momento che la disposizione sulla maggiorazione dell’assegno unico non prende in considerazione i minori privi di un genitore non perché sia intervenuta la morte di un genitore, ma in quanto vi sia stato il riconoscimento solo ad opera di uno dei due.

Le sentenze del Tribunale di Padova hanno riconosciuto il diritto alla maggiorazione dell’assegno unico familiare in casi di monogenitorialità diversi dalle fattispecie espressamente contemplate dalla legge affermando che la condizione del genitore unico non vedovo sia analoga a quella del genitore vedovo e imponga quindi la stessa tutela.

Nessuna delle due pronunce è motivata in termini estesi, ma dal testo delle due sentenze sembra potersi desumere che i due giudici del lavoro abbiano entrambi ritenuto che la finalità prevalente della norma sia quella di fornire un sostegno economico ai nuclei famigliari più fragili, tra cui eminentemente rientrano i monogenitori. Così ritenendo è chiaro che non possa essere rilevante ai fini dell’affermazione della titolarità al trattamento economico maggiorato la condizione specifica da cui deriva la monogenitorialità perché dirimente diviene il solo fatto che il nucleo famigliare possa contare sul reddito da lavoro di un solo genitore.

Viene quindi implicitamente sconfessata la motivazione da sempre fornita dall’INPS per giustificare il diniego alla maggiorazione dell’assegno unico in caso di richiesta presentata da un nucleo composto da un solo genitore, vale a dire l’affermazione secondo cui la ratio del trattamento economico migliorativo risiederebbe prevalentemente nella volontà del legislatore di incentivare l’occupazione dei genitori che fanno parte del medesimo nucleo familiare e non tanto invece in uno stato di bisogno presunto o accertato della famiglia.

Dalle sentenze padovane sembra potersi argomentare che la maggiorazione dei 30 € aggiuntivi mensili per nuclei famigliari titolari di ISEE bassi sia funzionale all’obiettivo prioritario di sostegno alla genitorialità e di garantire condizioni di vita dignitose a tutte le famiglie. Rispetto a questo obiettivo prevalente la finalità invece di promozione dell’occupazione lavorativa dei genitori assume una rilevanza inferiore.

In questo quadro non può ignorarsi come proprio i nuclei monoparentali siano spesso maggiormente esposti a situazioni di grande vulnerabilità economica o addirittura a rischio di povertà assoluta, come ben dimostrano anche le ultime rilevazioni ISTAT. E quindi la discriminazione tra nuclei monoparentali costituita dall’esclusione dal beneficio dei genitori unici non vedovi appare non solo del tutto irragionevole alla luce della ratio della legge, ma anche paradossale perché porta a escludere dal beneficio proprio alcune delle famiglie che più ne avrebbero bisogno.

È chiaro tuttavia -è importante sottolinearlo- che si tratta di pronunce di merito di primo grado, per loro natura quindi non vincolanti per altri tribunali, come lo sarebbe invece una pronuncia della Corte di Cassazione. Quindi vero è che rimane l’incertezza rispetto all’esito di ricorsi analoghi -posto che ciascun giudice di primo grado ha facoltà di valutare autonomamente la norma di legge secondo il suo personale apprezzamento- ma vero anche che ricorsi analoghi saranno rafforzati dall’allegazione di queste due decisioni padovane, che segnano quindi un cambio di passo importante.

D.: queste sentenze affermano il diritto alla maggiorazione ma ci pare di capire non al recupero degli arretrati, è così?
Vero, entrambe le pronunce esaminate si sono occupate solo del diritto alla maggiorazione senza entrare nel merito della questione degli arretrati. Dalla lettura delle sentenze non sembra che vi fosse stata una specifica domanda delle ricorrenti sul punto.

D.: quali scenari possibili Lei intravede dentro a questa azione che è anche una battaglia sui diritti negati?
Le due sentenze del Tribunale di Padova fanno ben sperare rispetto all’esito favorevole di ricorsi individuali analoghi, fermi restando i profili di incertezza delle azioni individuali per essere ciascun caso un caso a sé come già detto e il costo gravante sul singolo della causa giudiziaria.

Tutt’altro risultato in termini di certezza del diritto e di rimozione tout court dei profili di discriminazione darebbe un’azione davanti alla Corte Costituzionale che faccia valere l’irragionevole disparità di trattamento tra figli in relazione alla condizione dei genitori derivante dalla norma sulla maggiorazione dell’assegno unico. Una censura di incostituzionalità quindi dell’art. 4, comma 8, D.Lgs. n. 230/2021 in relazione al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.

Ricordiamo che gli interventi a sostegno della genitorialità -tra cui in primis l’assegno unico che ha inteso sistematizzare i vari trasferimenti a favore delle famiglie- sono misure sì a favore dei genitori nelle distinte situazioni e condizioni che li possono caratterizzare ma anche a favore dei loro figli e delle loro figlie. Non è pensabile che figli e figlie vengano a essere penalizzati in ragione di differenti condizioni dei loro genitori. E questo è proprio un principio che sarebbe opportuno venisse affermato in modo chiaro dal Giudice Costituzionale.

 

Trovate qui il testo integrale delle sentenze:
Sentenza Tribunale di Padova, 8 febbraio 2024
Sentenza Tribunale di Padova, 19 giugno 2024

 

Immagine generata con AI

autore

Smallfamilies

"La redazione" del gruppo Smallfamilies aps

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