Dal 25 luglio e fino al 24 ottobre 2022 è possibile fare domanda per accedere al cosiddetto “Bonus Psicologo” (“Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”). La domanda deve essere fatta direttamente all’INPS esclusivamente in via telematica.
“Si tratta di una misura rivolta a sostenere le persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico”.
Requisiti
La domanda può essere presentata dai cittadini e dalle cittadine che al momento della presentazione risultino in possesso dei seguenti requisiti:
– essere residente in Italia;
– disporre di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), in corso di validità non superiore a 50mila euro.
COME FARE DOMANDA
La procedura per la presentazione della domanda per il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” tramite credenziali SPID almeno di II livello, CIE o CNS.
Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, verranno redatte le graduatorie regionali/provinciali (nel caso di Trento e Bolzano) finali per l’assegnazione del beneficio nei limiti di budget stabiliti.
Le rispettive graduatorie regionali/provinciali terranno conto del valore Isee e, a parità di valore Isee, dell’ordine di presentazione.
L’INPS provvederà all’erogazione del beneficio nel limite di budget sopra indicato e, al raggiungimento di detto limite, non potranno essere finanziate ulteriori domande, fatta salva l’eventuale riassegnazione di risorse non utilizzate (art. 5, comma 10, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022) o un eventuale successivo incremento del budget con risorse aggiuntive statali o regionali da trasferire all’Istituto.
Il completamento della definizione della graduatoria verrà comunicato con apposito messaggio.
COME VIENE PAGATA
Il beneficio è riconosciuto una sola volta. In caso di accoglimento della domanda, il contributo è riconosciuto, per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, ed è erogato fino al raggiungimento della somma massima assegnata, parametrata ai valori Isee così come di seguito indicato:
– in caso di inferiore a Isee 15mila euro l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
– in presenza di Isee compreso tra i 15mila e i 30mila euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
– in caso di Isee superiore a 30mila e non superiore a 50mila euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.
In caso di accoglimento della domanda, verrà resa disponibile l’indicazione dell’importo del beneficio e del codice univoco associato, da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia. L’importo riconosciuto per il “Contributo sessioni di psicoterapia” deve essere utilizzato entro 180 giorni dall’accoglimento della domanda, decorso detto termine il codice univoco sarà annullato.
Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda per il “Contributo sessioni psicoterapia”, l’abbinamento a un Isee non sia possibile perché non risulti sussistente un Isee valido la domanda verrà considerata irricevibile.
È possibile presentare domanda per sé stessi o per conto di un soggetto minore d’età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno.
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