Diritti e Doveri ESPERTI - consigli & convenzioni

Contributo di mantenimento, spese ordinarie e straordinarie

scritto da Martina Intra

Come molti genitori separati già sanno, nello stabilire il contributo al mantenimento per i figli si usa distinguere tra spese ordinarie (che rientrano nell’assegno di mantenimento mensile) e spese straordinarie, che vanno versate a parte e ripartite tra i genitori in misura proporzionale (in genere il 50% ciascuno).

Questa distinzione non è contenuta nelle norme di legge, ma si è affermata nella prassi, perché nella vita reale e concreta dei nostri figli succede che si debbano aggiungere – appunto – spese imprevedibili, non determinate nel loro ammontare o spese di una certa entità, non a carattere mensile.

Si tratta di quelle spese che negli atti vengono raggruppate sinteticamente in tre categorie: spese scolastiche, mediche, sportive-ricreative.

L’individuazione delle spese straordinarie e la questione del consenso/accordo tra i genitori sull’effettuare o meno una certa spesa, sono spesso fonte di aspri conflitti.

Vari Tribunali hanno perciò varato dei protocolli che stabiliscono se una spesa debba essere considerata ordinaria o straordinaria e in quali casi è necessario l’assenso dell’altro genitore per poter pretendere il rimborso pro quota della spesa effettuata.

Finalmente anche il Tribunale di Milano ha approvato un proprio protocollo.

Il 14 novembre 2017 la Corte d’Appello di Milano, il Tribunale di Milano, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano hanno sottoscritto le “Linee Guida per le spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti”, con lo scopo appunto di individuare una prassi condivisa tra magistrati ed avvocati per limitare i conflitti nell’ambito della crisi familiare.

A questo link potete trovare nel dettaglio l’individuazione delle spese extra assegno di mantenimento per figli minori e maggiorenni non economicamente indipendenti e la necessità o meno del preventivo accordo dei genitori, nonché le modalità di approvazione e di rimborso di dette spese.

Tra le novità di maggior rilievo delle Linee Guida si segnala il fatto che esse sono destinate ad applicarsi all’intera Corte di Appello di Milano, dunque non solo nell’ambito di competenza del Tribunale, come avviene per i protocolli già esistenti.

Viene inoltre espresso il principio che nel caso di figlio maggiorenne non ancora autosufficiente sarà necessario anche il consenso del figlio stesso.

È bene precisare che dette regole sono state individuate per eliminare o limitare i conflitti e dunque si applicheranno in caso di mancato accordo.

Le parti resteranno comunque libere, se in accordo tra loro, di regolamentare in modo diverso la ripartizione delle spese e le modalità di rimborso.

autore

Martina Intra

Sono nata a Milano nel 1970 dove ho sempre vissuto. Svolgo dal 2004 la professione di avvocato occupandomi prevalentemente di diritto di famiglia. Ho seguito un corso di formazione biennale in mediazione famigliare e faccio parte dell’associazione Ca.Me.Fam, (Camera di Mediazione Famigliare) con sede a Monza. Collaboro con alcuni Consultori familiari dell’hinterland milanese. Sono da anni sostenitrice dei metodi A.D.R. (Alternative Dispute Resolution), metodi di risoluzione dei conflitti alternativi ai procedimenti contenziosi, tra cui, in materia di famiglia, la Mediazione. Sono mamma di tre figli meravigliosi. Ciò che ho studiato, letto, scritto e gestito nella mia vita professionale mi è servito per gestire la mia separazione. Ciò che ho vissuto nella mia vita privata mi aiuta nella mia professione. Per Smallfamilies scrivo nella sezione Diritti e Doveri.

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