Un danno ingiusto ai figli, abbandonati o, comunque, non seguiti affettivamente ed economicamente: lo riconosce la legge. Da ormai circa una decina d’anni la giurisprudenza ha riconosciuto una nuova categoria di danno in ambito familiare quella conseguente alla violazione di quel minimo di doveri genitoriali che, non rispettando il generale principio del neminem laedere, può arrivare a cagionare gravi sofferenze e appunto un danno
Generalmente stiamo parlando di figli naturali, solitamente riconosciuti per dovere e/o controvoglia e poi ignorati per il resto della vita, lasciando, solitamente all’altro genitore, ogni responsabilità ed onere da affrontare da solo: affettivo, economico, patrimoniale e materiale.
Recentemente il Tribunale di Matera ha riconosciuto il diritto al risarcimento anche ad un figlio, ormai ampiamente maggiorenne, che non era stato neppure riconosciuto da colui che sapeva essere suo padre. Quest’ultimo, pur vivendo nello stesso paese e incontrandolo sovente per strada, sistematicamente lo ignorava o addirittura fingeva di non conoscerlo.
Queste sofferenze, così forti, restano dentro e permangono per tutta la vita anche se una persona riesce a riscattarsi e a costruirsi un proprio sereno ambito familiare; anzi, talvolta è proprio il raggiungimento di certi traguardi, come il ricrearsi una famiglia felice e vivere il ruolo genitoriale, a scatenare la consapevolezza del torto subito oltre al desiderio e la forza di reagire alle ingiuste sofferenze, per riscattare se stessi e proteggere maggiormente i propri figli.
Ovviamente ogni situazione è a sé stante e dovrà essere analizzata individualmente, così come molto diversificate potranno essere le quantificazioni del possibile risarcimento che equitativamente il Giudice potrà riconoscere in relazione alla situazione di fatto, economica, geografica, materiale e patrimoniale delle parti.
I principi posti a fondamento di questo innovativo orientamento parrebbero in ogni caso ormai sufficientemente chiari, essendosi pronunciati molti Tribunali successivamente alla sentenza di Cassazione a sezioni unite n. 26972 del 11.11.2008 che ne ha sancito criteri e le linee guida di applicazione, che così potrebbero sintetizzarsi:
- il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio/a, consistente nella violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determina una lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione;
- tale violazione dei doveri genitoriali, nell’ipotesi in cui provochi lesioni dei diritti costituzionalmente protetti, integra gli estremi dell’illecito civile;
- questo fatto può dare luogo ad una autonoma azione civile volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 del codice civile, oltre che a quelli patrimoniali, se eventualmente provati, ai sensi dell’art. 2043 cc;
- il figlio (anche naturale) trascurato dal genitore deceduto ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale anche nei confronti di eventuali altri eredi dello stesso.
Non si tratta dunque di depositare una denunzia penale, come erroneamente scritto in merito da alcuni giornalisti, ma di dare corso ad un’azione in sede civile dove la persona che si ritiene danneggiata per l’abbandono dovrà documentare la violazione del diritto di ciascun figlio
di essere amato e assistito dai genitori, senza discriminazioni anche nel caso del figlio nato fuori dal matrimonio, individuando come espressione del diritto fondamentale alla vita familiare la possibilità per genitori e figli di godere della reciproca presenza, con continuità e assiduità di relazione” (stralcio della recente sentenza del Tribunale di Roma del 19.5.2017 che riprende la sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo del 5.4.2005)
In conclusione si può ora affermare che il diritto del figlio di ricevere cure, assistenza morale e materiale, istruzione e mantenimento da entrambi i genitori costituisce un diritto fondamentale dalla cui violazione discende la possibilità di ottenere un risarcimento del danno.
Qualora quindi venga provato un tale disinteresse da parte dei uno dei genitori (la maggior parte delle sentenze fino ad oggi emesse riguardano casi di assenza della figura paterna ma ugualmente ciò potrebbe verificarsi ove si trattasse della madre), il figlio stesso, attraverso la rappresentanza dell’altro genitore se minorenne, o direttamente se maggiorenne, avrà diritto a richiedere e, presumibilmente, ad ottenere, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al dolore sofferto per la privazione prolungata di cura, affetto e amore.