Ogni provvedimento messo in atto, in situazioni ordinarie come nelle emergenze, rispecchia l’idea di società e di famiglia che vi è sottesa. Il caso dei congedi parentali messi a punto per contrastare l’emergenza coronavirus, e dettagliati nel Decreto Cura Italia pubblicto lo scorso 18 marzo, ne sono un esempio.
Ci si è dimenticati delle famiglie monogenitoriali che hanno per l’85% dei casi una donna come capofamiglia, spesso sono monoreddito, faticano a trovare soluzione al problema della conciliazione famiglia-lavoro per tanti e vari motivi, e tanto più ora con le disposizioni legate al distanziamento sociale.
Su questo aspetto abbiamo ricevuto diversi messaggi in questi giorni che segnalano le criticità e pongono una serie di domande legate a questo provvedimento.
A partire da due casi che ci sono stati raccontati dalle dirette interessate abbiamo chiesto all’avvocato Ilaria Zanesi, del Foro di Milano ed esperta di diritto del lavoro, di aiutarci a fare un po’ di chiarezza sull’argomento.
“In base a decreto Cura Italia è concesso il congedo speciale per soli 15 giorni con decurtazione al 50%. Mi chiedo: una volta presi i 15 giorni con chi sta mia figlia minorenne? “ (Maria)
“Sono mamma di una bambina di 10 anni ed ho l’affido esclusivo di mia figlia che vede il babbo una volta al mese. Attualmente sono l’unica a potersi occupare di mia figlia durante la chiusura delle scuole. Sto usufruendo del congedo parentale straordinario al 50% e solo per la metà dei giorni. E dopo? Noi genitori single non possiamo stare a casa con i nostri figli e neppure possiamo sostenere in questo modo tutte le spese familiari che abbiamo. E chi non è un lavoratore dipendente? Vanno considerati aiuti specifici per loro. Un solo genitore ed un solo lavoro non possono essere considerati al pari di due genitori e due lavori” (Franca).
Qui di seguito la risposta dell’Avv. Ilaria Zanesi:
Inutile girarci intorno: come evidenziato nell’introduzione a questo post, il DPCM non pensa alla delicata condizione del genitore che si occupa in modo esclusivo e mantiene economicamente i propri figli.
Il congedo di 15 giorni (che confidiamo venga prorogato, vista la proroga del lock down fino al 16 aprile) remunerato al 50 % della retribuzione, che nel DPCM è previsto venga usufruito in egual misura da entrambi i genitori, nel caso di famiglie monogenitoriali, viene riconosciuto integramente al genitore a cui sono affidati i figli.
È importante chiarire che non si può avere accesso al congedo se si usufruisce già di altri strumenti di sostegno del reddito, quali ad esempio la NASPI (indennità di disoccupazione).
In alternativa ai 15 giorni di congedo, qualora il genitore non possa o non voglia astenersi dal lavoro, il decreto ha previsto un bonus di € 600,00 per coprire (almeno parzialmente) i costi di un servizio di baby sitting.
Il DPCM, suggerisce al datore di lavoro di far usufruire ai lavoratori delle ferie e permessi arretrati, da intendersi come quelli maturati nell’anno precedente.
Peraltro il decreto prevede uno strumento ben più solido ed esteso di supporto ai dipendenti, che è la possibilità per tutti i datori di lavoro (anche quelli che impiegano solo un dipendente) di porli in Cassa Integrazione in deroga, per un massimo di 90 giorni, con pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS: i periodi di CIG possono essere goduti dal 23 febbraio 2020 fino ad agosto 2020.
L’indennità riconosciuta dall’INPS è divisa in due scaglioni: per retribuzioni mensili lorde fino ad € 2.159,00 si ha diritto ad un importo netto di € 939,89 mentre per le retribuzioni superiori si ha diritto ad un’indennità mensile di € 1.129,00.
Appare opportuno quindi, a chi scrive, che si chieda, eventualmente anche tramite le rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti, l’attivazione di questo strumento, che quantomeno per i redditi più bassi, può essere economicamente più favorevole rispetto ai congedi.
Il testo coordinato del DPCM e dei successivi provvedimenti, potete trovarli al seguente link: https://www.giuslavoristi.it/articolo/360/testo-unico-coordinato-covid-19 . In particolare gli articoli che riguardano i congedi sono l’art. 23 per i dipendenti privati e l’art. 25 per i dipendenti pubblici.
Consultate anche la circolare INPS n. 45 del 25.3.20 che espone in modo chiaro le modalità di accesso al congedo.