L’attesissimo decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto “Decreto Rilancio”, come previsto ha prorogato gli istituti a sostegno dei lavoratori genitori di figli minorenni e introdotto alcune novità, vediamo quali.
Per ogni ulteriore approfondimento su questi temi rimando alla circolare INPS 24.3.20 n. 44 e al messaggio 5.6.20 n. 2350.
CONGEDI: il congedo è stato prolungato di altri 15 giorni (30 giorni in totale dall’inizio dell’emergenza sino al 31.7.20), per tutti i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno figli di età non superiore ai 12 anni, con diritto al 50% della retribuzione, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (tale previsione vale anche per i congedi parentali che seguono e in generale per tutti gli istituti in esame).
CONGEDI PARENTALI NON RETRIBUITI: i lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
BONUS BABY SITTER: il bonus è rivolto alle seguenti categorie di lavoratori: dipendenti del settore privato, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), autonomi iscritti all’INPS, autonomi iscritti alle casse professionali.
Per effetto di quanto previsto dall’articolo 25, comma 3, del decreto-legge 18/2020, dal 5 marzo 2020 il bonus spetta anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente al congedo specifico di cui stiano già fruendo, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il beneficio spetta anche ai genitori affidatari (per le adozioni nazionali e internazionali e gli affidi preadottivi) a condizione che nel nucleo familiare l’altro genitore (naturale o affidatario) non sia beneficiario di NASPI, CIGO ecc., non sia disoccupato o non lavoratore.
Il Decreto Rilancio ha innalzato l’importo da 600 a 1200 euro per nucleo familiare (quindi non per ogni figlio) e previsto la possibilità di utilizzarlo per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (31.7.20).
Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro.
La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
Il limite di età di 12 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’art. 4, c. 1, L.n. 104-92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Salvo quanto previsto per i minori portatori di handicap grave, in tutti gli altri casi il limite dei 12 anni di età non deve essere superato alla data del 5.3.20.
Il bonus baby-sitting viene erogato dall’INPS mediante il Libretto di famiglia, cui si accede registrandosi sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle Prestazioni Occasionali > Libretto Famiglia.
Il bonus per i centri estivi è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all’atto della domanda dal richiedente.
LAVORO AGILE per i DIPENDENTI PUBBLICI: fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31.12.20, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato.
LAVORO AGILE per i DIPENDENTI PRIVATI: I lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, fino al 31.7.20 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici di proprietà del dipendente.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO: Si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge “Cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso.
Viene introdotta la possibilità per il datore di lavoro che nel periodo dal 23.2.20 al 17.3.20 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare il recesso, purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
CONTRATTI A TERMINE: in deroga all’art. 21 dlgs 15.6.15, n. 81, il datore di lavoro può rinnovare o prorogare fino al 30.8.20 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23.2.20, anche in assenza delle condizioni previste dal decreto, quindi anche oltre la durata massima dei rinnovi e senza necessità di motivazione.
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