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Genitori inadempienti a obblighi economici: la legge lascia fuori i non coniugati

scritto da Marina Mengoni

Sui genitori inadempienti agli obblighi economici all’interno della famiglia in crisi si è espressa la giurisprudenza.

Il 6 aprile 2018 è entrato in vigore l’art. 570 bis c.p. introdotto dal D. Lg.vo 01.03.2018 n. 21 che disciplina la violazione violazione degli obblighi economici all’interno della famiglia in crisi e la norma ha una portata innovativa, in quanto estende le pene previste dall’art. 570 c.p.

al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

L’intento del legislatore era quello di riordinare la materia, riunendo in una sola norma diverse disposizioni che ora sono state abrogate come l’art. 12 sexies della legge sul divorzio che applicava al coniuge inadempiente le pene previste dall’art. 570 c.p. e l’art. 3 L. 54/2006 in materia di separazione e affido condiviso.

Attraverso l’art. 570 bis c.p., il legislatore ha voluto ampliare le tutele e le condotte integranti gli estremi di reato rispetto a quelle previste dall’art. 570 c.p. – limitate il genitore che faceva mancare i mezzi di sussistenza primari alla vita quotidiana e rimettendo poi al giudice la valutazione della gravità dell’inadempimento e della inflizione della pena – prevedendo l’applicabilità delle sanzioni al genitore che si sottrae con qualunque condotta all’obbligo di corresponsione di qualsiasi tipo di assegno

Eppure nel dare ampliamento alle condotte che potessero integrare gli estremi del reato, non ha tenuto conto di alcune categorie di genitori che meritavano la medesima posizione di garanzia. Mi riferisco nello specifico a quei genitori che non sono mai stati sposati o a genitori con affido esclusivo.

Vale la pena richiamare una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, VI Sez. penale n. 14731/2018, che con una interpretazione estensiva aveva esteso l’applicazione dell’art. 3 L. 54/2006 ai figli nati fuori dal matrimonio, alla luce del principio di uguaglianza sancito nell’art. 3 della Costituzione. In forza di tale pronuncia anche a costoro sarebbe applicabile l’art. 570 c.p.

La soluzione adottata dai giudici ora non sembra più conciliabile con il tenore letterale dell’art. 570 bis c.p. che individua nell’autore del reato solo il coniuge, lasciando fuori i genitori non coniugati. Con l’abrogazione dell’art. 3 della L. n. 54/2006 non c’è altra tutela penale per questi genitori se non quella dell’art. 570 c.p.

Ancora una volta si è creato un vuoto normativo, che inevitabilmente genera confusioni e apre il varco ad interventi giurisprudenziali destinati a colmarlo.

autore

Marina Mengoni

Avvocato civilista in Ancona con formazione in diritto di famiglia e dei minori. Propongo metodi di risoluzione dei conflitti familiari in un’ottica conciliativa e di collaborazione tra le parti e i legali, nel preminente interesse dei minori. Sono iscritta all’elenco degli Amministratori di sostegno e dei curatori speciali dei minori presso il Tribunale di Ancona. Membro dell’ANAI di Ancona. Con una collega, una psicologa ed un architetto ho aperto nel 2017 a Porto Recanati Famiglie in equilibrio: sportello di sostegno alle famiglie monogenitoriali che offre consulenze e assistenza legale, tecnica e psicologica e promuove incontri di studio e approfondimento su temi legati alle fragilità di questi nuclei familiari. Avendo avuto esperienza diretta e personale delle problematiche e fragilità derivanti da situazioni di separazione e/o divorzio, mi sono avvicinata a Smallfamilies® divenendo socia e partecipando alla rete dei servizi convenzionati. Per il portale dell’associazione scrivo nella sezione Diritti e doveri.

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