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Il diritto ai rapporti di fratellanza

scritto da Sofia Tremolada

La Corte di Cassazione civile (ord. n.6963 del 2018) ha riconosciuto all’adulto adottato il diritto di conoscere anche i propri fratelli e sorelle, oltre che i propri genitori.

Questa è la storia di Carlo (nome di fantasia) che, saputo di essere stato adottato e di avere delle sorelle, anch’esse adottate, chiede le loro generalità al Tribunale per i Minorenni così da poterle  rintracciare e conoscere.

La Corte ha, dunque, ampliato il concetto di “informazioni che riguardano la sua origine” non limitandolo solo alla condizione adottiva e all’identità dei genitori biologici ma anche all’identità delle sorelle e dei fratelli biologici dell’adottato.

E’ ormai pacifico che l’adottato abbia il diritto fondamentale a conoscere le proprie origini, in quanto questo è un passaggio fondamentale nella costruzione della propria identità personale. E la costruzione della propria identità interiore richiede una pluralità di elementi che compongono la propria storia, per cui non basta la conoscenza e l’accettazione della propria ascendenza biologica, ma è necessaria anche la conoscenza della rete parentale più prossima, tra cui i fratelli e le sorelle.

Tale interpretazione estensiva non trova problemi di applicazione se i fratelli e le sorelle non sono stati anche loro adottati, mentre se lo sono deve fare i conti con un limite: il diritto alla riservatezza dei fratelli e delle sorelle, che potrebbero non voler rivelare la propria parentela biologica e non voler mettere in discussione un equilibrio di vita raggiunto.

E’, dunque, necessario procedere ad un bilanciamento degli interessi che, dal punto di vista procedurale, la Corte ha risolto parificando tale situazione a quella della madre biologica che si sia avvalsa del diritto all’anonimato. I fratelli e le sorelle, dunque, dovranno essere interpellati mediante una procedura che garantisca loro la massima riservatezza e il massimo rispetto, al fine di acquisire il loro consenso o il loro diniego.

Il diniego sarà impeditivo dell’esercizio del diritto dell’adottato, mentre l’assenso non avrà alcuna ripercussione giuridica sullo stato di filiazione, per cui i fratelli, pur frequentandosi, rimarranno giuridicamente estranei tra loro (salvo per gli impedimenti matrimoniali).

La prassi conferma come ci sia una frequenza maggiore di richieste di conoscere l’identità di fratelli e sorelle rispetto a quelle sull’identità dei propri genitori, anche se nello specifico dei fratelli adottati i precedenti giurisprudenziali sono ancora scarsi.

autore

Sofia Tremolada

Sono un avvocato di Padova. Esperta in diritto di famiglia e diritto minorile nonché mediatrice familiare, vengo spesso nominata come tutore legale dei minori e avvocato dei minori. Collaboro con il Consultorio familiare UCIPEM. Sono socia AIAF (Associazione Italiana Avvocati di Famiglia) e socia AIADC (Associazione Italiana Professionisti Collaborativi). Per Smallfamilies@ scrivo nella sezione Diritti e Doveri. Faccio parte dei Servizi convenzionati SF.

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