Il 26 maggio 2015 è entrata in vigore la legge sul cd ‘divorzio breve’ (Legge n. 55/2015), che ha in parte modificato la disciplina della separazione e del divorzio.
La legge si inserisce nel quadro delle misure acceleratorie in materia di separazione e di divorzio, recentemente introdotte dalla Legge 162/2014, che ha previsto la possibilità di evitare il procedimento di fronte al tribunale mediante la negoziazione assistita da avvocati e gli accordi di separazione e divorzio conclusi direttamente davanti all’ufficiale dello stato civile (cfr. post Negoziazione assistita).
La legge è composta da tre articoli che apportano le seguenti modifiche alla precedente disciplina:
Tempi per la domanda di divorzio
L’art. 1 della nuova legge modifica l’art. 3 comma 1 lett. b n. 2 della n. 898/1970, cd. Legge divorzio, che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio.
Nelle separazioni giudiziali:
– si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;
– il termine decorre, come già attualmente previsto, dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
Nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale:
– si riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;
– il termine decorre dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
I sei mesi decorrono inoltre, pur non essendo specificato nel testo di legge, dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.
Scioglimento della comunione legale
La seconda novità riguarda lo scioglimento anticipato della comunione legale.
L’art. 2 ha modificato l’art. 191 c.c., inserendo un ulteriore comma che prevede lo scioglimento della comunione legale, in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati e in caso di separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato.
Fino ad oggi la comunione legale si scioglieva con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa della separazione consensuale.
La modifica legislativa consente pertanto di definire rapidamente i rapporti patrimoniali tra coniugi in regime di comunione legale.
I procedimenti in corso
L’art. 3 disciplina la fase transitoria. Le nuove previsioni sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e di anticipazione dello scioglimento della comunione legale, si applicano alle domande di divorzio proposte dopo l’entrata in vigore della legge, anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che è presupposto della domanda.