In alcuni paesi europei il fenomeno dei genitori sociali (conosciuti in Italia con l’accezione negativa di patrigno e matrigna) nella sua prospettiva socio-giuridica è da tempo al centro di dibattito. Sono comunque pochi quelli che hanno tentato di regolamentarlo.
Nell’emancipata Svezia, ad esempio, il codice di famiglia prevede che la “responsabilità” e la “potestà” siano esclusivamente un diritto e un dovere dei genitori.
Ne deriva che non è possibile per il genitore sociale assumere responsabilità o potestà di alcun tipo, sino a che sia presente un genitore biologico. L’adozione costituisce la sola eccezione alla regola. Invece in Francia (più vicina a noi culturalmente), se ritenuto nell’interesse del minore, il giudice di famiglia può determinare le modalità della relazione tra il bambino ed una terza persona, correlata o meno ad esso da vincoli di parentela. Può quindi permettere al partner di un genitore biologico investito di responsabilità genitoriali alcuni diritti di relazione con il minore in questione, come per esempio il diritto di visita e ospitalità. Il partner non può comunque mai ottenere responsabilità genitoriali o la potestà tout court.
In Italia, il dibattito fino ad ora ha appassionato più i sociologi che i giuristi. Eppure le famiglie “ricostituite” sono sempre più numerose (solo in Italia quasi un milione) come numerosi sono i partners che vivono con i figli delle proprie compagne/i.
È quasi superfluo, rimarcare l’interesse che questi nuovi modelli di famiglia presentano dal punto di vista delle relazioni tra minori e nuovi partners del genitore naturale, senza ovviamente contare le ripercussioni che questo nuovo assetto familiare può avere nella regolazione degli accordi post-separazione o post divorzio nella sua prospettiva economica e non solo.
Attualmente nel nostro ordinamento, una volta definiti i diritti e i doveri del genitore, anche in presenza di una interruzione del rapporto di coniugio (che resta sostanzialmente separato dallo status di genitore), non vi è modo di estendere per intero tali facoltà e doveri a terzi, almeno in assenza di provvedimenti di sospensione della potestà genitoriale e di trasmissione al terzo di tali poteri (attraverso ad esempio l’adozione come in Svezia). In assenza di tali atti, dunque, il genitore non perde la propria potestà e il terzo non acquisisce nuove facoltà. Eppure la relazione con i figli acquisiti, che giuridicamente non sono né parenti né affini, richiede una fonte di energia notevole verso la ricerca di nuovi modi di vivere la genitorialità che, seppur impegnativi, costituiscono uno stimolo alla crescita personale e familiare.
Partendo proprio dall’importanza oggi assunta dalla relazione tra il genitore sociale e il bambino, il legislatore finalmente si è mosso, ritenendo arrivato il momento di riconoscere e disciplinare giuridicamente questa nuova figura genitoriale che incide nella vita familiare. E’ stato, quindi, messo a appunto un disegno di legge (presentato dal senatore Luigi Manconi) che disciplina giuridicamente tutti quei casi in cui è presente un terzo di riferimento che non è genitore biologico.
Il tentativo non è quello di delegare la posizione giuridica del genitore naturale, ma di attribuire al terzo “genitore” doveri e diritti individuati di volta in volta e vagliati dal tribunale, che ne verifica l’idoneità e la conformità nell’interesse del minore. Si è pensato ad un istituto capace di adattarsi alle esigenze delle parti e della famiglia che cambia; così è previsto che il contenuto della delega possa essere modificato, ampliando o limitando i poteri al delegato.
Ma quali sono questi poteri?
Essi possono riguardare ambiti molto estesi: dalla rappresentanza (per esempio in ambito scolastico), all’amministrazione, fino ad estendersi al mantenimento economico e ai diritti successori.
Una volta delegato, il genitore sociale non potrà “disfarsi”dei suoi doveri, se non con l’intervento dell’autorità giudiziaria, la quale revocherà la delega in caso di condotta negativa del soggetto nei confronti del bambino.
Questa normativa, se approvata costituirà un’assoluta novità anche rispetto a quei paesi che hanno già affrontato il problema, in quanto non si limita a riconoscere delle responsabilità anche al genitore sociale, ma attribuisce ad un soggetto estraneo al minore un vero e proprio allargamento di quei poteri che sono propri dei genitori naturali .
Vi chiederete come mai Noi di Smallfamilies, interessate ai piccoli nuclei familiari, abbiamo deciso di parlare di un fenomeno che riguarda essenzialmente la famiglia allargata. Per due ragioni:
1)La famiglia allargata in genere è costituita da piccoli nuclei (appunto le smallfamilies);
2) Come portatori di idee nuove non ci è sfuggita la perspicacia “rivoluzionaria”del progetto di legge: il superamento della bilateralità del vincolo con il genitore biologico.
A quanto il riconoscimento giuridico delle coppie di fatto?
La sintesi di questo post sarà stata pubblicata sul mensile Insieme, nella rubrica curata da Sf, numero in edicola ad agosto.