Segnalo questa interessante sentenza del Tribunale di Como (13 marzo 2019), nella quale si dispone il collocamento del figlio presso il genitore sociale, ovvero il coniuge risultato non essere il padre biologico.
Il caso
Anna e Marco instaurano un procedimento di separazione, durante il quale Anna rivela che la figlia Elisa non è figlia di Marco. Il procedimento viene, quindi, sospeso in attesa del disconoscimento di paternità che nel frattempo viene promosso dal curatore speciale della figlia. Una volta accertato che Marco non è il padre biologico di Elisa, il procedimento di separazione prosegue. In particolare, il contrasto tra le parti verte sull’affidamento di Elisa: Marco, qualificatosi come “genitore sociale”, chiede la conferma dei provvedimenti provvisori, che avevano affidato la minore ai Servizi Sociali con collocamento presso di sé della minore, mentre Anna chiede l’affidamento esclusivo a sé con conseguente collocamento presso di sé, sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Como, in via preliminare, verifica se tali opposte richieste possano essere esaminate nel procedimento di separazione, in quanto di solito le vicende che riguardano i figli di uno solo dei coniugi non sono di competenza del giudice della separazione. Il collegio decide positivamente in merito alla propria competenza, in ragione della tutela della minore ex art.333 c.c., ovvero di impedire conseguenze pregiudizievoli per Elisa, che rischia di essere allontanata dalla figura paterna una volta disgregato il nucleo familiare. Marco, infatti, pur non essendo il padre biologico di Elisa, è stato comunque interiorizzato come tale dalla bambina e al momento risulta il riferimento affettivo più rassicurante per lei. Dagli accertamenti fatti tramite la consulenza tecnica e dai comportamenti tenuti dalla madre Anna, c’è il giustificato timore che ella possa sottrarre alla bambina la figura paterna, sia per risentimento verso lo stesso, sia per perseguire progetti professionali e personali all’estero.
Questa decisione si fa forza di sentenze precedenti, che hanno legittimato la figura del genitore sociale sempre a tutela del maggior interesse del minore a mantenere un legame positivo e stabile, anche se non fondato sul legame biologico.
Già da tempo la giurisprudenza italiana e internazionale avevano stabilito che la verità biologica non costituisce un valore di rilevanza assoluta, mentre lo sono il superiore interesse del bambino a conservare lo status di figlio già acquisito e il rispetto della sua vita familiare.
In questo modo, ha assunto sempre più valore il concetto di responsabilità genitoriale: da una parte la responsabilità nell’educare ed allevare il nato indipendentemente dal legame di sangue, e dall’altra la responsabilità di preservare il figlio, al di là di qualsiasi egoistico sentimento di rivalsa o di astio, la continuità delle relazioni positive intrattenute a qualsiasi titolo tra il minore e persone terze (parenti e non), se funzionali al suo sviluppo sano ed equilibrato.
Nell’ordinamento italiano, rimane ancora della strada da fare, mancando un riconoscimento legislativo della genitorialità sociale, per cui molto è ancora lasciato alla sensibilità dei giudici. In particolare, c’è un limite: il genitore sociale che volesse segnalare una situazione di pregiudizio per il minore non è legittimato a farlo direttamente (come il genitore biologico o i parenti), ma solo attraverso il Pubblico Ministero.
NOTA:
l’immagine è tratta dal film “Mio Papà” di Giulio Base, con Giorgio Pasotti e Donatella Finocchiaro, 2014.