Inadempimento del genitore obbligato e risarcimento sono un tema che spesso ci viene sottoposto dalle nostre uenti e i nostri utenti. Qui cerchiamo di chiarire. Il 2° comma dell’art. 709 terc.p.c. (articolo introdotto dalla legge 54/06, in tema di affido condiviso), prevede che, per il caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, si possono modificare i provvedimenti in vigore
e il giudice può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; … 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di settantacinque euro a un massimo di cinquemila euro a favore della cassa delle ammende e, cosa di particolare interesse per i nostri fini, 2) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro.
La giurisprudenza di merito ci ricorda, innanzitutto, che il procedimento dell’articolo 709-ter riguarda l’eliminazione di contrasti tra i coniugi in seguito alle inadempienze che interferiscano con il regolare svolgimento delle funzioni genitoriali. Non c’è natura contenziosa, perché il tribunale competente non dirime una controversia ma esercita un’attività giurisdizionale orientata all’interesse dei minori. Il risarcimento è disposto su richiesta del coniuge che subisce il comportamento antigiuridico dell’altro coniuge, la misura si esprime nella condanna a una «somma risarcitoria da quantificare necessariamente in via equitativa», ma al contempo rappresenta una «forma di coercizione indiretta e di pressione psicologica» che mira a far cessare il comportamento pregiudizievole.
Ma cosa succede se il figlio è maggiorenne?
Se il figlio ha raggiunto la maggiore età subito dopo l’instaurazione del giudizio, non si può affermare la ricorrenza del presupposto applicativo della norma, e cioè l’esistenza di una controversia tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento, a cui si debba porre rimedio: La misura risarcitoria richiesta, infatti, non potrebbe svolgere la sua funzione «latamente deterrente» diretta a far cessare un conflitto attuale e pertanto non è più consentito il ricorso previsto dall’articolo 709-ter del Codice di procedura civile».