L’adozione di un maggiorenne si distingue dall’adozione di un minorenne in quanto il maggiorenne che viene adottato non acquisisce la completa equiparazione allo status di figlio.
Le pronunce di adozione di maggiorenni non sono frequenti e spesso l’istituto viene utilizzato non tanto per trasmettere il cognome e il patrimonio ma anche per dare una veste giuridica ai rapporti affettivi che si creano tra coniuge (ma anche tra coppie di fatto o conviventi di fatto) e figlio dell’altro coniuge o tra famiglia affidataria e affidato, divenuto maggiorenne.
Vediamo due casi, presi come esempio:
CASO 1
Franco ha una relazione con Rossella da più di 10 anni e con loro vive Angelo, figlio di Rossella rimasta vedova quando il figlio aveva solo 3 anni. Angelo, che ormai ha 19 anni, ha una buona relazione con Franco, e quest’ultimo decide di adottarlo per dare una veste giuridica al loro rapporto.
La sentenza di adozione produce effetti solo tra l’adottante e l’adottato. In altre parole, significa che Angelo può anteporre al proprio cognome quello di Franco e acquisisce i diritti e doveri solo nei suoi confronti, ma non nei confronti dei parenti di quest’ultimo (ad es. i genitori e i fratelli di Franco).
Angelo può quindi godere del diritto al mantenimento (se non ancora autosufficiente), agli alimenti e all’eredità, così come avrà obblighi alimentari nei confronti di Franco. Reciprocamente, Franco acquisirà diritti (non però diritti di successione) e oneri nei confronti di Angelo, mentre non nascerà alcun legame con la famiglia biologica di Angelo.
CASO 2.
Jamila, venuta in Italia a 13 anni perché affetta da una grave malattia, viene affidata a Marco ed Elisa, sposati e con due figli propri. La sua situazione medica non le consente di rientrare in Kenia, dove sono i suoi genitori. Visto il prolungarsi della permanenza in Italia e visto il legame che Jamila ha costruito con la famiglia affidataria, Marco ed Elisa decidono di adottarla.
Jamila antepone al proprio cognome quello di Marco e acquisisce diritti e doveri nei confronti di entrambi, ma non invece nei confronti dei figli di questi ultimi. Jamila, inoltre, mantiene i propri diritti e doveri nei confronti anche della sua famiglia di origine, con la quale non verrà meno il legame giuridico, diversamente dall’adozione del minore.
Tra i requisiti fondamentali per poter procedere all’adozione ci sono, oltre al doppio consenso dell’adottante e dell’adottando, anche l’assenso dei genitori dell’adottando (se ancora in vita, come ad es. i genitori di Jamila e la mamma di Angelo) e del suo eventuale coniuge, da una parte, e l’assenso dei figli dell’adottante e del suo coniuge, dall’altra (a tutela del loro diritto successorio ed alimentare, come ad es. i figli di Marco ed Elisa, anch’essi maggiorenni).
I consensi devono essere prestati personalmente e non si può prescindere da essi, mentre gli assensi possono essere prestati per rappresentanza e ad alcune condizioni si può prescindere.
Il giudice deve anche effettuare una valutazione sulla convenienza dell’adozione, indagando sulla situazione patrimoniale dell’adottante (ad es. patrimonio oberato di debiti), sul contesto sociale e sulla relazione affettiva esistente tra adottante e adottando. In particolare, quest’ultima valutazione è importante quando l’adottando è cittadino straniero per cui c’è il rischio che la procedura di adozione sia utilizzata per eludere la normativa sull’immigrazione.
Il maggiorenne straniero adottato, diversamente dal minorenne, non acquista automaticamente la cittadinanza italiana, ma solo un permesso di soggiorno in qualità di familiare di cittadino italiano, grazie al quale non può essere espulso. La cittadinanza può essere richiesta dopo 5 anni di residenza ininterrotta in Italia (cd cittadinanza per naturalizzazione).
In casi tassativi e particolarmente gravi è prevista anche la revoca dell’adozione.