CULTURE E SOCIETÀ Diritti e Doveri

L’assegno di divorzio: dal 1970 ad oggi

scritto da Sofia Tremolada

Il divorzio, la cui legge in Italia compie oggi 50 anni, sancisce la cessazione civile dell’unione matrimoniale e viene tecnicamente chiamato “scioglimento del matrimonio” in caso di matrimonio civile e “cessazione degli effetti civili del matrimonio” in caso di matrimonio concordatario, ovvero religioso. Solo con il divorzio i coniugi riacquistano lo status di liberi, ovvero di ex-coniugi.

La novità sostanziale che ha fatto molto discutere in questi ultimi tre anni è quella relativa all’assegno di divorzio: quando è dovuto e quanto è dovuto.

Divorzio commedia 1970

Il film Divorzio con Vittorio Gassman, regia di Romolo Guerrieri (1970)

Per quasi trent’anni la giurisprudenza era pacifica sul punto: l’assegno di divorzio ha una funzione assistenziale per cui è dovuto ogni qualvolta il coniuge debole non abbia mezzi sufficienti a garantire un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Nella pratica, gli assegni di mantenimento in sede di separazione venivano riconfermati in sede di divorzio, se le condizioni rimanevano le stesse.

Con la Cassazione civile del 2017 si cambia rotta: il tenore di vita non vale più come parametro per determinare se il coniuge abbia diritto o meno all’assegno, perché con il divorzio il matrimonio è cessato. Secondo la Corte, dunque, la valutazione dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge debole deve avvenire secondo il principio dell’autoresponsabilità economica di ciascun coniuge, come persona singola. Di conseguenza, in una prima fase il giudice deve accertare se l’ex coniuge è in grado con le sue sole possibilità di mantenersi e solo nel caso in cui non lo sia si passa alla seconda fase, ovvero alla quantificazione dell’assegno secondo il principio della solidarietà economica.

In particolare, nella sentenza si mette in evidenza come il contesto sociale italiano sia maturo a questo cambiamento, in quanto è generalmente condiviso il significato di matrimonio quale atto dissolubile, ovvero il concetto che nulla è per sempre. Inoltre, molto importante è stata anche l’influenza del contesto internazionale ed europeo sul riconoscimento del principio dell’autoresponsabilità e del diritto a rifarsi una nuova vita, una volta cessato il matrimonio.

Successivamente, però, nel 2018 intervengono le Sezioni Unite, che hanno ricondotto la questione ai principi di pari dignità e di solidarietà, oltre che di autoresponsabilità e di libertà, riconoscendo all’assegno non solo una funzione puramente assistenziale ma anche perequativa-compensativa.

Cosa vuol dire funzione perequativa- compensativa? Significa che l’accertamento sull’inadeguatezza dei mezzi o l’incapacità di procurarseli della parte debole non può essere una valutazione fatta in modo astratto secondo parametri uguali per tutti, ma deve tener conto del contesto. Il giudice, dunque, dovrà considerare in concreto se la parte debole ha un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, alla formazione del patrimonio comune e di quello di ciascun coniuge, in particolare tenendo conto delle sue aspettative professionali sacrificate, della durata del matrimonio e della sua età. E’ vero, dunque, che la funzione equilibratrice del reddito non deve essere finalizzata a ricostruire il tenore di vita matrimoniale, ma non può non tener conto del contributo che ciascun coniuge ha dato alla vita familiare.

Facciamo un esempio per cercare di essere più chiari. La situazione economico-patrimoniale della signora di 60 anni, che in 20/30 anni di matrimonio ha dedicato la propria vita alla famiglia e ai figli, sacrificando le proprie aspettative professionali, scegliendo di lavorare part-time o di fare la casalinga e agevolando la carriera del marito, non può essere valutata come quella della signora di 35 anni, sposata da 5, con una laurea e un’occupazione lavorativa full time e senza figli.

Questi recenti orientamenti giurisprudenziali, anche sollecitati dai più generali mutamenti sociali ed economici degli ultimi anni, hanno sollevato la discussione anche a livello parlamentare e chissà se nel prossimo futuro il legislatore interverrà sulla normativa in modo che i criteri di determinazione dell’assegno di divorzio siano più precisi e si eviti al coniuge debole l’ingiusto impoverimento e degrado sociale ma anche l’indebito arricchimento a scapito dell’altra parte.

leggi anche: 50 anni di divorzio in Italia: diario di una (lenta) rivoluzione

autore

Sofia Tremolada

Sono un avvocato di Padova. Esperta in diritto di famiglia e diritto minorile nonché mediatrice familiare, vengo spesso nominata come tutore legale dei minori e avvocato dei minori. Collaboro con il Consultorio familiare UCIPEM. Sono socia AIAF (Associazione Italiana Avvocati di Famiglia) e socia AIADC (Associazione Italiana Professionisti Collaborativi). Per Smallfamilies@ scrivo nella sezione Diritti e Doveri. Faccio parte dei Servizi convenzionati SF.

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