L’Assegno unico e universale è il beneficio economico da corrispondere mensilmente ai nuclei familiari sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) a partire da marzo 2022.
Di seguito riepilogo le principali caratteristiche:
Destinatari
L’Assegno unico e universale (AUU) spetta ai nuclei familiari per ogni figlio a carico. Secondo le disposizioni vigenti, sono considerati fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a € 4.000, ovvero a € 2.840,51 nel caso di figli di età superiore a 24 anni (art. 12, c. 2, TUIR) al lordo degli oneri deducibili.
In dettaglio, il beneficio economico spetta:
– per ogni figlio minorenne a carico già a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
– per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
a) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
b) svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui. Il messaggio Inps n. 1714 del 20 aprile 2022 ricorda che il reddito complessivo ai fini Irpef è dato dalla somma di tutti i redditi imponibili, al lordo degli oneri deducibili e di eventuali detrazioni spettanti;
c) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
d) svolga il servizio civile universale;
– per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Sono previste inoltre particolari maggiorazioni per ciascun figlio minorenne con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al 21° anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni e per i nuclei familiari con 4 o più figli.
Requisiti
Il beneficio economico interesserà sia i lavoratori dipendenti, sia gli autonomi e sarà corrisposto dall’INPS, su domanda, a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:
– essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti dilungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;
– essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
– essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio;
– essere stato o essere residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Presentazione della domanda e tempistica
Le domande per l’Assegno unico e universale potranno essere presentate all’INPS con modalità telematiche autonomamente, telefonicamente o per mezzo dei CAF e degli istituti di patronato, dal 1°gennaio 2022 e successivamente dal 1° gennaio di ciascun anno. Gli importi saranno accreditati su IBAN indicato dal richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato o in contanti presso uno degli sportelli postali del territorio italiano.
Il periodo di erogazione dell’Assegno in argomento è compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. Più precisamente, per le domande trasmesse entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo; negli altri casi sarà erogato a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
L’Assegno sarà erogato al genitore che presenta la domanda oppure, a richiesta anche successiva, in pari misura tra i genitori. Il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’Inps.
In caso di affidamento esclusivo l’Assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore sarà riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato.
Nel caso di separazione o divorzio l’Assegno deve essere quindi ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Le parti possono concordare per l’erogazione dell’Assegno in misura intera al coniuge collocatario o affidatario dei minori.
In caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, il genitore non convivente nel nucleo famigliare, non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini dell’ottenimento dell’assegno, si considera facente parte del nucleo famigliare del figlio.
Qualora durante la fruizione dell’assegno si verifichino nuove nascite, la variazione dovrà essere comunicata entro 120 giorni dall’evento, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
Ai percettori del Reddito di cittadinanza (RDC) sarà corrisposto automaticamente e fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante per ciascuna mensilità.
Prestazioni che saranno sostituite
L’Assegno sostituirà le seguenti misure attualmente in vigore:
– le detrazioni IRPEF per figli a carico, (art. 12, c. 1 lett. c) e 1 bis, TUIR);
– l’assegno per il nucleo familiare (ANF) previsto dall’art. 2 DL 69/88 conv. in L. 153/88, nonché gli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (DPR 797/55);
– l’assegno ai nuclei con almeno tre figli minori (art. 65 L. 448/98);
– l’assegno di natalità (art. 1, c. 125, L. 190/2014; art. 23 quater, c. 1 e 2, DL 119/2018 conv. in L.136/2018; art. 1, c. 340, L. 160/2019);
– il premio alla nascita o all’adozione (art. 1, c. 353, L. 232/2016);
– il fondo di sostegno alla natalità (art. 1, c. 348 e 349, L. 232/2016);
– l’assegno temporaneo (DL 79/2021 conv. in L. 112/2021).
Misura
La misura da erogare è composta da un importo base modulato sull’ISEE e da una maggiorazione. In mancanza dell’ISEE si avrà diritto all’importo minimo.
L’importo mensile per ciascun figlio minorenne ammonta a € 175 e spetterà in misura piena a fronte di un ISEE inferiore a € 15.000, per poi ridursi in maniera graduale fino a € 50 con un ISEE pari o superiore a € 40.000.
Nello specifico, per ciascun figlio:
– minorenne, è previsto un importo variabile tra € 175 mensili (ISEE pari o inferiore a € 15.000) e €50 (ISEE pari o superiore a € 40.000);
– di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti, è previsto un importo mensile variabile da € 85 (ISEE pari o inferiore a € 15.000) e € 25 (ISEE pari o superiore a € 40.000);
– successivo al secondo, è prevista una maggiorazione tra € 85 a € 15 mensili. Il messaggio Inps n. 1714 del 20 aprile 2022 ha fornito le seguenti precisazioni: nei nuclei con figli da genitori diversi, tali maggiorazioni spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli; per determinare il numero totale di figli, sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo Isee, ancorché alcuni di essi non abbiano diritto all’assegno unico.
– minorenne con disabilità, è previsto un contributo aggiuntivo mensile pari a € 105 in caso di non autosufficienza, € 95 in caso di disabilità grave ed € 85 in caso di disabilità media;
– con disabilità a carico, di età pari o superiore a 21 anni, è previsto un assegno di € 85 mensili (ISEE pari a € 15.000) che decresce fino a € 25 in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a € 40.000.
Qualora i genitori siano entrambi titolari di redditi di lavoro è inoltre prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore, pari a € 30 mensili (ISEE pari o inferiore a € 15.000), che si riduce fino ad azzerarsi in corrispondenza di un ISEE pari a € 40.000.
È stato chiarito che rilevano i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa. Tali redditi devono essere posseduti da entrambi i genitori al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno.
Il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022 ha aggiunto le seguenti precisazioni:
– rilevano anche gli importi percepiti a titolo di Naspi e Dis-coll, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno;
– rileva anche il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia;
– la maggiorazione spetta anche ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi e di altri lavoratori che svolgono attività di lavoro tipicamente stagionali.
La maggiorazione per i genitori lavoratori non può essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore, anche se lavoratore.
A favore del nucleo con quattro o più figli, è inoltre prevista una maggiorazione forfettaria pari a € 100 mensili a famiglia.
L’assegno unico non concorre a formare il reddito dei percettori.
Periodo transitorio
Per favorire la transizione graduale dal requisito reddituale a quello ISEE e per compensare eventuali differenze per chi già percepiva gli assegni familiari, è stata istituita una disposizione transitoria che per un triennio prevede l’erogazione di una maggiorazione mensile in presenza delle due seguenti condizioni:
– valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a € 25.000;
– effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.
La maggiorazione mensile è data dalla somma della componente familiare (valore teorico dell’assegno al nucleo familiare) e della componente fiscale (valore teorico delle detrazioni) al netto della misura dell’Assegno unico e universale spettante.
Tale maggiorazione verrà concessa in misura piena nell’anno 2022, in misura pari ai 2/3 nell’anno 2023e ad 1/3 nell’anno 2024 fino ai mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.