Simona ci ha scritto: «mia figlia e’ stata riconosciuta dal padre, che vive però a 400km da noi e si e’ rifatto una famiglia. Per accedere ad una scuola pubblica vicino alla residenza non mia ma dei miei genitori, che mi darebbero una mano andando a prendere la bimba all’uscita di scuola, acquisterei molti punti per il fatto di essere una famiglia monogenitoriale, altrimenti non avrei nessuna chance di accedervi, ma il punto e’: come dimostrarlo?»
Prima di rispondere direttamente a Simona, mi preme precisare cosa succede quando una coppia non coniugata si separa.
Di solito nello scioglimento della famiglia di fatto,dal momento che l’unione della coppia si scioglie liberamente, l’intervento del giudice è limitata alla presenza dei figli minori. In questo caso è sempre auspicabile un accordo tra le parti che regolino:
– l’affidamento del figlio;
– il suo collocamento;
– il contributo di mantenimento;
– l’assegnazione della casa;
– le modalità di visita tra genitore non collocatario e figlio.
L’accordo, mediante un ricorso congiunto, verrà ratificato dal Tribunale Ordinario del luogo di residenza del minore (e non il Tribunale per i Minorenni). Qualora non si dovesse raggiungere l’accordo, si potrà presentare ricorso al Tribunale perché decida in ordine ai punti sopra indicati.
Il ricorso al Tribunale è importantissimo, in quanto solo alla presenza di un provvedimento giudiziale si ha “ l’attestato di famiglia monogenitoriale”, cioè si viene considerata dalla legge famiglia composta da un solo genitore con figlio a carico e questo permetterà l’accesso alle agevolazioni riconosciute e messe a disposizioni in questi casi da Comuni, Province e Regioni.
Ne consegue che Simona, per poter accedere alla scuola pubblica, dovrà adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria ( con o senza il consenso dell’ex compagno) per chiedere la regolamentazione dei rapporti padre – figlia.
Simona purtroppo non ci dice se il padre contribuisce al mantenimento e si interessi alla figlia. Nell’ipotesi di un atteggiamento pregiudizievole del padre, il genitore convivente con il minore può adire il Tribunale per i Minorenni per chiedere di limitarne la responsabilità genitoriale o addirittura, nei casi più gravi, la decadenza.