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Matrimoni misti e figli contesi/ III: gli strumenti giuridici internazionali

scritto da Maria Garofalo

Nei matrimoni misti in cui i figli siano contesi e/o sottratti ladenuncia penale non sempre produce effetti positivi ai fini di una restituzione spontanea del minore. A livello internazionale esistono diversi strumenti giuridici – purtroppo non ratificati da tutti gli stati – che consentono al genitore “vittima” della sottrazione di trovare (o quantomeno tentare) una soluzione all’illecito trasferimento del figlio.

  1. Convenzione Europea di Lussemburgo del 20.05.1980 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell’affidamento. La Convenzione è fondata sul presuppostodella esistenza di un provvedimento di affidamento del minore nello Stato in cui esso risiede al momento della sottrazione. Il Dipartimento Giustizia Minorile presso il Ministero della Giustizia, nella sua veste di Autorità Centrale designata, chiede il riconoscimento e l’esecuzione di tale provvedimento nel Paese in cui il bambino è stato condotto.

  2. Tra gli strumenti giuridici vigenti in materia di sottrazione internazionale di minori merita particolare attenzione la Convenzione dell’Aja. Tale Convenzione si pone l’obiettivo primario di consentire il ritorno del minore nello stato di residenza abituale. È necessario agire tempestivamente per evitare che col tempo il minore si abitui alla nuova situazione e che il rimpatrio non sia più nel suo interesse. Altro fondamentale obiettivo della Convenzione è laregolamentazione del diritto di visita del genitore non affidatario. Allo stato attuale, la Convenzione è l’unico strumento giuridico cogente cui si ricorre con Paesi non appartenenti alla Unione Europea; tuttavia, spesso, non offre garanzie adeguate per il rimpatrio dei minori in ragione della tendenza delle magistrature degli Stati Parte a far prevalere i diritti del cittadino rispetto alla richiesta di rimpatrio del genitore straniero. vigenti in materia

Il Dipartimento Giustizia Minorile presso il Ministero della Giustizia, quale Autorità Centrale, svolge le funzioni di adempiere agli obblighi imposti dalla Convenzione e conseguirne gli obiettivi avviando e seguendo le procedure internazionali prescritte in materia di sottrazione internazionale di minori.

  1. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo adottata a New York dalla Assemblea Generale del 20.11.1989. La Convenzione delle Nazioni Unite è lo strumento internazionale più completo in materia di promozione e di tutela dei diritti dell’infanzia. Tra questi diritti va segnalato il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari (art.8), ad intrattenere rapporti personali e diretti con entrambi i genitori (art. 9 e 10). Stabilisce il principio secondo il quale l’interessesuperiore del bambino deve essere la considerazione preminente in tutte le decisioni che lo riguardano. La Convenzione obbliga gli Stati ad attuare tutti i provvedimenti necessari per assistere i genitori e le istituzioni nell’adempimento dei loro doveri nei confronti dei minori, stabiliti dalla Convenzione stessa.

4) Convenzione europea di Strasburgo del 25.01.1996 sull’esercizio dei diritti del fanciullo. La Convenzionepromuove i diritti del bambino, tramite il riconoscimento di diritti processuali che al minore si riferiscono. Per agevolare l’esercizio di tali diritti processuali è previsto l’intervento di un rappresentante del minore che, oltre ad agire in suo nome e per suo conto, contribuisce alla formazione di una sua opinione.

5) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell’Unione Europea del 27/11/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento (CE) n.1347/2000. Il Regolamento, che istituisce uno spazio comune europeo in materia di diritto di famiglia, si applica negli Stati membri della Unione Europea – ad eccezione della Danimarca – dal 1 marzo 2005. In materia di sottrazione di minori il Regolamento stabilisce l’esecutività automatica delle decisioni emesse dal giudice del Paese di residenza abituale del minore, cui è stata presentata la domanda per il ritorno del minore.

Il provvedimento di rimpatrio del bambino va emanato entro sei settimane dalla presentazione della domanda.

foto: Sung-Jun/Getty Images

autore

Maria Garofalo

Avvocata del Foro di Milano e madre di un giovane uomo, mi occupo da tempo di diritto di famiglia e di minori. Ho seguito un corso di psicologia, che si è rilevato un ottimo strumento per sondare quel vissuto di maltrattamenti e violenze di solito taciuti dai soggetti più deboli. Faccio parte della rete dei servizi convenzionati con l’associazione Smallfamilies®.Già autrice del racconto “Un Natale particolare” per l’antologia smALLchristmas, per questo sito scrivo su questioni relative al diritto di famiglia.

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