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Nuovo congedo parentale:  ecco le novità anche per i genitori soli

scritto da Smallfamilies

Dal 13 agosto 2022 in Italia per i congedi parentali ci sono delle novità  grazie all’entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2022 numero 105 che recepisce la direttiva Ue sull’«equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza».

L’obiettivo, si legge nell’articolo 1 del decreto è «migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare».

L’INPS, con il messaggio 4 agosto 2022, n. 3066, illustra le novità introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 e fornisce le prime indicazioni utili per il riconoscimento delle relative indennità. L’Istituto fornirà ulteriori istruzioni in una circolare che sarà pubblicata successivamente.

In sintesi:

Con il nuovo decreto il congedo obbligatorio e indennizzato al 100% per i padri  potrà essere fruibile, come il congedo di maternità,  liberamente in tutto l’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino.

In caso di parto plurimo il congedo sale a 20 giorni invece che 10.

Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.

Nell’ottica della parità di trattamento il congedo di paternità di 10 giorni è esteso anche ai dipendenti del pubblico impiego.

Congedo parentale fino a 12 anni del bambino

Due le novità in tema di congedo parentale facoltativo, successivo a quello obbligatorio e indennizzato solo al 30% :

1 –  Passa da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo facoltativo,  spettante al genitore solo, per un maggiore sostegno ai nuclei familiari monoparentali. 

2 – I congedi parentali  in presenza di due genitori  invece salgono a 9 in totale, invece che 6. Sono previsti infatti:

  •  3 mesi  non trasferibili per ciascun genitore (3+3)
  •  3 mesi, trasferibili tra i genitori  un’indennità pari al 30% della retribuzione.

Prevista inoltre una indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave  pari al  30%;

Inoltre, aumenta da 6 a 12 anni l’età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari,  possono usufruire del congedo parentale, indennizzato come descritto sopra.

Viene   esteso il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche in caso di eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.

Infine ancora una misura di impulso allo smart working come modalità di lavoro che sostiene la conciliazione tra vita  professionale e vita familiare:

i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori :

  1. con figli fino a 12 anni di età o con figli senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ex legge 104
  2. che siano caregivers cioè diano assistenza a familiari in condizioni di disabilità o non  autosufficienza.

La legge prevede inoltre delle sanzioni per il datore di lavoro che ostacola la fruizione del congedo di paternità obbligatoria.

 

Foto di congerdesign da Pixabay

autore

Smallfamilies

"La redazione" del gruppo Smallfamilies aps

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