Dal 13 agosto 2022 in Italia per i congedi parentali ci sono delle novità grazie all’entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2022 numero 105 che recepisce la direttiva Ue sull’«equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza».
L’obiettivo, si legge nell’articolo 1 del decreto è «migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare».
L’INPS, con il messaggio 4 agosto 2022, n. 3066, illustra le novità introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 e fornisce le prime indicazioni utili per il riconoscimento delle relative indennità. L’Istituto fornirà ulteriori istruzioni in una circolare che sarà pubblicata successivamente.
In sintesi:
Con il nuovo decreto il congedo obbligatorio e indennizzato al 100% per i padri potrà essere fruibile, come il congedo di maternità, liberamente in tutto l’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino.
In caso di parto plurimo il congedo sale a 20 giorni invece che 10.
Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
Nell’ottica della parità di trattamento il congedo di paternità di 10 giorni è esteso anche ai dipendenti del pubblico impiego.
Congedo parentale fino a 12 anni del bambino
Due le novità in tema di congedo parentale facoltativo, successivo a quello obbligatorio e indennizzato solo al 30% :
1 – Passa da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo facoltativo, spettante al genitore solo, per un maggiore sostegno ai nuclei familiari monoparentali.
2 – I congedi parentali in presenza di due genitori invece salgono a 9 in totale, invece che 6. Sono previsti infatti:
- 3 mesi non trasferibili per ciascun genitore (3+3)
- 3 mesi, trasferibili tra i genitori un’indennità pari al 30% della retribuzione.
Prevista inoltre una indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave pari al 30%;
Inoltre, aumenta da 6 a 12 anni l’età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono usufruire del congedo parentale, indennizzato come descritto sopra.
Viene esteso il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche in caso di eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.
Infine ancora una misura di impulso allo smart working come modalità di lavoro che sostiene la conciliazione tra vita professionale e vita familiare:
i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori :
- con figli fino a 12 anni di età o con figli senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ex legge 104
- che siano caregivers cioè diano assistenza a familiari in condizioni di disabilità o non autosufficienza.
La legge prevede inoltre delle sanzioni per il datore di lavoro che ostacola la fruizione del congedo di paternità obbligatoria.
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