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Quando il divorzio è tra stranieri

scritto da Maria Garofalo

Mi chiamo V .K e sono ucraino. Sono un padre single di un figlio nato in Ucraina e sono rimasto in Italia dopo l’abbandono e il conseguente divorzio da mia moglie. Vorrei sapere come funziona la trascrizione dei documenti stranieri in Italia e se c’è la possibilità di chiedere la copia della sentenza di divorzio.

Per ottenere la trascrizione degli atti dello stato civile formati all’estero, occorre la residenza in Italia; si dovrà quindi rivolgere all’Ufficio dello Stato Civile del Comune nella cui Anagrafe risulta iscritto.

l’Ufficiale d’Anagrafe può rilasciare, al cittadino straniero, attestati e certificati costituenti l’evidente riflesso di situazioni comprovate da documenti provenienti da altri Stati. Bisogna qui aggiungere, per completezza, che quando lo straniero celibe residente in Italia contrae matrimonio all’estero, oppure diviene in seguito padre di un figlio nato e dichiarato all’estero però attualmente con lui residente in Italia (il suo caso), se chiede la trascrizione degli atti relativi, i contenuti, le notizie di tali copie integrali, trasmessi dall’Ufficiale dello Stato Civile all’Ufficiale d’Anagrafe, serviranno rispettivamente ad aggiornare lo stato civile dell’iscritto in anagrafe o la scheda di famiglia dell’interessato. Gli atti formati all’estero non possono però essere trascritti se sono contrari all’ordine pubblico”.

Per la legalizzazione di documenti stranieri da “valere” nello Stato, l’art. 33 del T.U. emanato con DPR n. 445/2001 così dispone:

1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all’estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.

2. Le firme sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione.

3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.

Immagine: Getty Image

autore

Maria Garofalo

Avvocata del Foro di Milano e madre di un giovane uomo, mi occupo da tempo di diritto di famiglia e di minori. Ho seguito un corso di psicologia, che si è rilevato un ottimo strumento per sondare quel vissuto di maltrattamenti e violenze di solito taciuti dai soggetti più deboli. Faccio parte della rete dei servizi convenzionati con l’associazione Smallfamilies®.Già autrice del racconto “Un Natale particolare” per l’antologia smALLchristmas, per questo sito scrivo su questioni relative al diritto di famiglia.

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