L’art. 2087 c.c. recita: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Che cosa accade in particolare rispetto alla lavoratrice subordinata e parasubordinata durante la gravidanza?
In base alle norme vigenti, il datore di lavoro deve mettere a disposizione attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e idonee dal punto di vista della sicurezza. Deve inoltre assicurare un ambiente di lavoro salubre e tutelante per la salute psico-fisica del lavoratore ed aggiornare continuamente le misure da adottare per la tutela della salute dei suoi dipendenti.
Il datore di lavoro deve procedere innanzitutto alla valutazione dei rischi (art. 17 e 28 dlgs 81/08) con riguardo alla sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari come quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal dlgs n. 151/01 (c.d. Testo unico sui congedi parentali).
Quest’ultimo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratricidurante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del bambino nonché alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.
Il dlgs 151/01 in particolare, stabilisce il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri descritti nell’allegato A della legge stessa (ad esempio perchè esporrebbero il bambino a radiazioni o sostanze nocive).
Nel periodo protetto la lavoratrice deve essere addetta ad altre mansioni, eventualmente anche inferiori, con conservazione della retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, o superiori, con diritto alla relativa retribuzione superiore.
Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre l’interdizione dal lavoro fino al momento dell’astensione obbligatoria (due mesi prima del parto e 3 dopo il parto).
Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro deve specificare le misure di prevenzione e di protezione attuate, l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici; il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.
Se quanto detto in precedenza grava sul datore di lavoro, il lavoratore deve comunque prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti su cui possono ricadere gli effetti di sue azioni od omissioni, in relazione alla sua professione e formazione. Il lavoratore quindi non è soggetto passivo degno di tutela, ma deve comunque collaborare col datore di lavoro per l’adempimento degli obblighi imposti dall’autorità.
L’art. 44 dlgs 81/08 prevede infine che il lavoratore il quale, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. Allo stesso modo il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla ASL competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre che dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.