Maria Garofalo, avvocato di Milano specialista in diritto di famiglia, comincia da oggi ad affrontare temi legali specifici. Ma vi ricordiamo che è anche disponibile ad accogliere tutti i vostri suggerimenti.
Vorrei iniziare questo mio primo intervento commentando la legge n. 219/2012 di recente applicazione, che ha posto fine a una disparità di trattamento tra genitori non coniugati e genitori coniugati che intendono separarsi.
Con la nuova normativa, il legislatore ha previsto una nuova competenza del Tribunale Ordinario nel caso in cui i genitori ricorrano all’autorità giudiziaria per regolare e richiedere l’affidamento dei figli minori, le modalità di visita e la somma dell’assegno di mantenimento.
Prima dell’entrata in vigore di questa legge, i genitori non coniugati erano costretti ad adire il Tribunale dei Minorenni, quale giudice speciale. Questo comportava di fatto una lungaggine del procedimento e una maggiore ingerenza del giudice nei rapporti tra genitori e figli, svuotando spesso di contenuto l’esercizio della potestà genitoriale. Con il ricorso al Tribunale Ordinario, il Giudice interviene (in reale sintonia con gli obiettivi segnati dall’impianto normativo) solo quando il mancato perfezionamento dell’accordo tra i genitori sia accertato come insuperabile e integri un persistente pregiudizio degli interessi del minore.
Per fortuna è stato posto finalmente fine a una disparità di trattamento così stridente e, oggi, il discrimine tra competenze del Tribunale Ordinario e quelle del Tribunale dei Minorenni deve essere individuato con riferimento al “petitum” (oggetto della domanda, cioè ciò che si chiede) e “causa petendi” ( la ragione su cui si fonda l’azione) in concreto dedotti.
Rimangono nella competenza del giudice specializzato soltanto le domande finalizzate a ottenere provvedimenti di decadenza della potestà genitoriale.