Diritti e Doveri

Sullo scioglimento delle Unioni civili. Alcune difficoltà organizzative e procedurali

scritto da Cristina Mordiglia

Dall’entrata in vigore della L. 76/2016 che ha introdotto le Unioni Civili in Italia è passato qualche anno e cominciano ad emergere le prime difficoltà organizzative e procedurali relative al loro  scioglimento, che allo stato avviene in due momenti:

FASE AMMINISTRATIVA

La differenza principale con lo scioglimento del matrimonio consiste nell’assenza della fase di separazione personale, sostituita da quella, solo amministrativa, della manifestazione di volontà davanti all’Ufficiale dello Stato Civile. Ottenuto quindi l’appuntamento in Comune, le parti devono comparire insieme (almeno presso il Comune di Milano) per rilasciare la dichiarazione di volontà di scioglimento, che verrà poi regolarmente annotata sul certificato. Diversamente può comparire una sola parte che però dovrà produrre una raccomandata con ricevuta di ritorno, precedentemente inviata all’altra parte, contenente la comunicazione della volontà di scioglimento dell’Unione.

Per quanto riguarda questa fase sono già sorte parecchie difficoltà pratiche, per lo meno al Comune di Milano che è stato intervistato sul punto:

  • innanzi tutto sono lunghi i tempi per la fissazione dell’incontro, questo perché non esiste un ufficio apposto ma si tratta dello stesso, già oberato per le separazioni e divorzi che possono essere pronunciati in Comune.
  • Sul sito del Comune di Milano, allo stato, non c’è alcuna informazione specifica sulle modalità di scioglimento delle Unioni Civili. Riferiscono tuttavia che sia in corso di attivazione una apposita casella.
  • Dopo l’annotazione della manifestazione di volontà sui registri dello stato civile non vi è alcuna possibilità di ritirare l’atto on line, ma bisogna accedere personalmente agli sportelli per ritirare nuovo atto annotato con la manifestazione di volontà, atto che è indispensabile avere per accedere alla seconda fase.

FASE DI SCIOGLIMENTO

Dalla data della precedente comparizione in Comune devono trascorrete almeno tre mesi per l’attivazione della seconda fase: quella di effettivo scioglimento, per la quale si aprono diverse possibilità:

  • soluzione collaborativa condivisa: che può avvenire con un accordo concluso tra le parti e successiva comparizione avanti all’Ufficiale di Stato civile (possibile solo quando non vi siano trasferimenti immobiliari e liquidazioni della cosiddetta “una tantum”) oppure a mezzo negoziazione assistita, ove entrambe le parti siano assistite da un legale, o ancora con deposito di un ricorso consensuale, questo può avvenire anche quando entrambe le parti siano assistite da un solo legale.
  • Ove le parti non raggiungano un accordo, è necessario ricorrere allo scioglimento giudiziale con ricorso depositato avanti all’Autorità Giudiziaria competente.

Dalle prime esperienze sono emersi vari problemi collegati soprattutto al fatto che le Unioni Civili in Italia spesso seguono un precedente matrimonio contratto all’estero, che dovrebbe essere stato  trascritto in Italia sotto la forma di Unione Civile. Questo comporta che se i due contraenti non lo hanno fatto, per sciogliere l’Unione devono prima procedere alla trascrizione in Italia del matrimonio come Unione Civile e poi allo scioglimento della stessa.

Il secondo problema, ancora maggiore, riguarda il fatto che il matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso e poi trascritto in Italia nella forma dell’Unione Civile può essere sciolto, in Italia, solo sotto questa veste; è dubbio se poi questo scioglimento possa essere trascritto, anche nello Stato estero ove l’Unione Civile non è riconosciuta.

Parrebbe quindi potersi realizzare la situazione paradossale che venga sciolga l’Unione Civile trascritta in Italia ma possa rimanere in vita il matrimonio straniero, con tutte le conseguenze del caso.

Da questa breve sintesi risulta chiaro che sono recentemente emerse e sussistono problematiche che presto dovranno affrontare, sia sotto l’aspetto pratico-organizzativo che, soprattutto, sotto quello del diritto internazionale, oltre che interpretativo e giurisprudenziale.

autore

Cristina Mordiglia

Curatrice del libro “Pratica collaborativa, approfondiamo il dialogo” di J. Nancy Cameron (Bruno Mondadori 2016), sono avvocato milanese con esperienza trentennale in ambito del diritto di famiglia e civile in generale. Pur utilizzandoanche i metodi tradizionali per affrontare il conflitto familiare, mi sono formata alla Pratica Collaborativa e sono impegnata per la diffusione in Italia di questo metodo innovativo, finalizzato a valorizzare le persone come risorse attive nell'ambito del loro conflitto. Sono mamma di due figli in una famiglia allargata, direi ben riuscita, ed ora nonna di quattro nipoti. Per Smallfamilies@ scrivo nella sezione Diritti e Doveri.

lascia un commento