Diritti e Doveri ESPERTI - consigli & convenzioni

Tradita, cerca una soluzione pacifica per sé e sua figlia

scritto da Maria Garofalo

Riceviamo e volentieri la nostra consulente legale risponde.

Gentile avvocato Garofalo, sono Grazia e vivo con mia figlia di quattro anni e il mio compagno in Sardegna dove abbiamo avviato una piccola attività legata la turismo. Ho scoperto poco tempo fa che il mio compagno ha iniziato una relazione con una donna più giovane di lui e non so come comportarmi. Non voglio parlare qui dei motivi che hanno portato il mio compagno al tradimento (lui stesso me ne ha parlato) ma rimane il tormento di cosa fare in attesa che le cose prendano il verso che devono prendere.

Parlando con una mia cara amica sono stata consigliata di fare almeno una chiacchierata con un avvocato per capire che risvolti una nostra eventuale separazione potrebbero avere soprattutto per nostra figlia. Per quanto mi riguarda, sono lacerata dalla voglia di sbatterlo fuori di casa, oppure di andarmene io, e al contempo sono preoccupata di cosa ne sarà dei noi, anche della nostra attività insieme. Voglio trovare una strada che sia conciliante e che tenga per questo il più possibile lontano i conflitti che so esserci dietro l’angolo e che non gioverebbero a nessuno, e tantomeno a nostra figlia. Cosa si fa in questi casi? Grazie per il consiglio che vorrà darmi.

Gentile signora Grazia,

come ho avuto modo di scrivere nei precedenti post, la legge n. 219/2012 ha equiparato la prole naturale a quella legittima, per cui tutti i figli (nati in costanza o fuori dal matrimonio) hanno gli stessi diritti.

In caso di separazione tra coniugi o conviventi di fatto (come nel suo caso), è sempre consigliabile trovare un accordo, sia per evitare situazioni incresciose sia ( e soprattutto) per consentire ai figli minori di evitare ulteriori drammi.

Cercherò di darLe dei consigli pratici che possano risultare utili per tutte le parti in causa .

Le consiglio vivamente di concordare le condizioni con il suo compagno tenendo conto dei seguenti punti:

  • Affidamento della figlia ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della potestà sulle decisioni più importanti concernenti educazione, istruzione, salute e disgiunto sulle decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti la bambina nei periodi in cui la stessa sarà collocata presso ciascun genitore.
  • Collocamento della minore presso la madre;
  • Contributo di mantenimento (con aggiornamento ISTAT annuale) da parte del genitore non collocatario, oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche);
  • Modalità di visita da parte del padre;
  • Il tempo di permanenza presso ciascun genitori nei periodi delle vacanze estive, natalizie e pasquali.

In caso di mancato accordo, sarà il Tribunale competente a stabilire nello specifico quanto sopra riportato.

Relativamente alla Sua attività e nel caso in cui sia impossibile proseguire congiuntamente, è auspicabile che la stessa sia rilevata dall’uno o dall’altra.

In caso di disaccordo, si dovrà ricorrere all’Autorità Giudiziaria (diversa dal Giudice di famiglia) per l’accertamento del dare e avere.

autore

Maria Garofalo

Avvocata del Foro di Milano e madre di un giovane uomo, mi occupo da tempo di diritto di famiglia e di minori. Ho seguito un corso di psicologia, che si è rilevato un ottimo strumento per sondare quel vissuto di maltrattamenti e violenze di solito taciuti dai soggetti più deboli. Faccio parte della rete dei servizi convenzionati con l’associazione Smallfamilies®.Già autrice del racconto “Un Natale particolare” per l’antologia smALLchristmas, per questo sito scrivo su questioni relative al diritto di famiglia.

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