Diritti e Doveri ESPERTI - consigli & convenzioni

Un nuovo modo di intendere la figura del genitore

scritto da Maria Garofalo

Fino a pochi anni fa la giurisprudenza riteneva “buon affidatario” il genitore che fosse in grado di garantire l’acquisizione e la trasmissione dei valori etico/normativi propri della società, tralasciando i bisogni concreti del minore. Qualcosa è cambiato.

I giudici di merito, negli ultimi tempi, hanno tentato di concentrarsi prevalentemente sull’interesse del minore, individuando nell’affido il genitore più idoneo a ridurre i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e capace di assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, sulla base di un giudizio prognostico circa le capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo.

Tale giudizio potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto con il minore. La giurisprudenza è andata anzi oltre, affermando l’irrilevanza, di per sé, di condizioni personali, o anche di condotte di un genitore pur se contraddistinte da illegalità o da contrarietà alla morale corrente, e di converso della stessa marginalità, anche in ragione di patologie, del genitore stesso. Così la convivenza con persona con precedenti penali non osta all’affidamento perché il fatto non è per sé moralmente censurabile o elemento sintomatico di personalità non affidabile. Neanche la circostanza che la madre si prostituisca è sufficiente per escludere l’affidamento; beninteso l’affidamento può essere posto in discussione, se la madre anche per l’avvenire si trovi costretta a procurarsi allo stesso modo il reddito per l’educazione dei figli. Anche lo stato di tossicodipendenza o di alcoolismo del genitore non affidatario di per sé non è ostativo al riconoscimento allo stesso del diritto all’affidamento, o a tenere con sé il minore in tempi stabiliti. Infatti anche il tossicodipendente può provvedere – salvo controindicazioni specifiche e concrete – alle esigenze materiali, psicologiche e affettive dei figli. Così non può negarsi al genitore tossicodipendente non affidatario la possibilità di conservare e rafforzare i rapporti affettivi con il figlio, e di seguirne la crescita, sempre che ne risulti accertata l’utilità per il minore.

In conclusione quel che oggi la giurisprudenza davvero rileva è il rapporto che quel genitore specifico è venuto strutturando con quel dato figlio.

Immagine da un’opera di Emile Alzamora

autore

Maria Garofalo

Avvocata del Foro di Milano e madre di un giovane uomo, mi occupo da tempo di diritto di famiglia e di minori. Ho seguito un corso di psicologia, che si è rilevato un ottimo strumento per sondare quel vissuto di maltrattamenti e violenze di solito taciuti dai soggetti più deboli. Faccio parte della rete dei servizi convenzionati con l’associazione Smallfamilies®.Già autrice del racconto “Un Natale particolare” per l’antologia smALLchristmas, per questo sito scrivo su questioni relative al diritto di famiglia.

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