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Unioni civili e convivenze di fatto: ricapitoliamo

scritto da Chiara Masera

L’11 maggio 2016 è stata approvata la legge che regolamenta le Unioni Civili e disciplina le Convivenze di fatto. La legge è stata pubblicata il 21 maggio 2016 sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore decorsi i termini di legge. A seguito dell’introduzione dei due nuovi istituti, le forme familiari oggi esistenti sono tre:

  1. matrimonio: interessa le sole coppie eterosessuali; le norme di riferimento sono gli artt. 79 e ss c.c. e l’art. 29 Cost. Può essere definito come il negozio solenne mediante il quale un uomo e una donna assumono l’impegno di stabile convivenza e di reciproco aiuto come marito e moglie. Con il matrimonio si acquisisce lo status familiae di ‘coniugato’.
  2. unione civile: interessa le sole coppie omosessuali; le norme di riferimento sono gli artt. 1-34 del DDL Cirinnà e l’art. 2 Cost. Può essere definita come la formazione sociale costituita -mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni- da due persone maggiorenni dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Con l’unione civile si acquisisce lo status familiae di ‘unito civilmente’.
  3. convivenza: interessa le coppie sia eterosessuali che omosessuali; le norme di riferimento sono gli artt. 36-65 del DDL Cirinnà e l’art. 2 Cost. Si intendono per ‘conviventi di fatto’ due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza male e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimoni o da un’unione civile. La convivenza non è uno status familiae e per tale ragione non incide sulla ‘Libertà di stato’ ai sensi dell’art. 86 c.c., così come modificato dal DDL Cirinnà.

In questo post analizzeremo in dettaglio la prima parte della legge, quella che regolamenta le Unioni Civili.

[La seconda parte della legge sulle Convivenze, sarà analizzata in un prossimo post]

Le principali revisioni che regolano l’Unione Civile

Costituzione: si costituisce mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.
Impedimenti: non possono contrarre unioni civili le persone che sono già sposate o sono parte di un’unione civile con altro soggetto; quelle interdette per infermità mentale; quelle che sono state condannate in via definitiva per l’omicidio o il tentato omicidio di un precedente coniuge o contraente di unione civile dell’altra parte; quelle il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da paura.
Certificato di Unione Civile: l’unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere:

  • i dati anagrafici delle parti
  • l’indicazione del loro regime patrimoniale
  • l’indicazione della loro residenza
  • i dati anagrafici e la residenza dei testimoni

Cognome comune: mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile, le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.
Diritti e doveri: con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato. Non è previsto l’obbligo di fedeltà.
Clausola generale di estensione: l’art. 1 comma 20 stabilisce che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’ e ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Regime patrimoniale: il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale (separazione dei beni), è costituito dalla comunione dei beni. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell’unione civile.
Scioglimento dell’unione: l’unione civile si scioglie quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale di stato civile. Decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento, la parte può proporre domanda di scioglimento dell’unione civile. Si applicano quindi le norme della legge sul divorzio.
Rettificazione di attribuzione di sesso: la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Nella legge è inoltre stabilito che in caso di cambio di genere all’interno di una coppia sposata, anche se i coniugi manifestano la volontà di non far cessare gli effetti civili, il matrimonio viene sciolto automaticamente e trasformato in unione civile.
Amministrazione di sostegno: nella scelta dell’amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. L’interdizione e l’inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell’unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.
Successioni mortis causa: si applicano le disposizioni contenute nel Libro II del codice civile.

Tra una settimana in un altro post analizzeremo le Convivenze di fatto

autore

Chiara Masera

Avvocata civilista in Milano con formazione in diritto di famiglia e minorile. Propongo, ove possibile, un approccio improntato ad un controllo della conflittualità, ad una ricerca di collaborazione tra parti e legali che permetta di valutare tutte le strade possibili al fine di trovare un accordo, in particolare nell’interesse dei figli. Formata alla negoziazione assistita e alla pratica collaborativa, sono iscritta all’elenco degli Amministratori di Sostegno presso il Tribunale di Milano. Faccio parte della rete dei servizi convenzionati con l’associazione. Per questo sito scrivo su questioni relative al diritto di famiglia.

2 commenti

  • Buongiorno Dott.ssa Masera,
    una domanda riguardo agli “uniti civilmente” che decidono di interrompere la loro unione: possiamo chiamarlo divorzio come nel caso del coniugo?
    La legge 76/2016 non ha previsto un nuovo termine ad hoc.

    In attesa di un suo riscontro
    Ringrazio e Porgo Cordiali Saluti

  • Gentile signora, qui di seguito la risposta dell’avvocata Masera:

    Gentile Signora, come correttamente ha scritto, la legge non ha previsto nulla in proposito.
    Quindi potrà essere utilizzata l’espressione ‘scioglimento dell’unione civile’ o anche a livello colloquiale ‘divorzio’.

    Grazie per il suo commento e scusi il ritardo della risposta.

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