Diritti e Doveri ESPERTI - consigli & convenzioni

Di nuovo in lockdown: tutela della salute e frequentazioni dei figli nelle famiglie separate.

scritto da Francesca Rufini

Con le nuove disposizioni nazionali limitative della libertà di circolazione delle persone in quasi tutta Italia, è tornata di attualità la tematica relativa alla possibilità (o meno) per il genitore definito “non collocatario” (e cioè per il genitore presso il quale i figli non hanno mantenuto la propria residenza e/o con cui trascorrono tendenzialmente minor tempo) di spostarsi dalla propria abitazione per recarsi a far visita o a prendere i figli, che magari vivono con l’altro genitore in un altro Comune. La questione risulta ancora oggi mancante di una statuizione normativa specifica e, per questo, occorre far riferimento a quei pochi precedenti giurisprudenziali ed interpretativi sviluppatisi sul punto negli scorsi mesi e, in larga parte, al buon senso.

Il punto da cui partire è la considerazione generale secondo la quale le esigenze di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19, e dunque di tutela della salute, che pure sono assolutamente urgenti e prioritarie, non possono e non devono tramutarsi in una lesione del diritto dei minori (e dei genitori, in primis di quello non collocatario) alla bigenitorialità, diritto questo che trova fondamento nell’articolo 30 della Costituzione e nell’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che rispettivamente sanciscono il diritto/dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, e il diritto di ogni individuo alla tutela della propria vita privata e familiare; la necessità di salvaguardare il diritto alla bigenitorialità discende anche dall’importanza che, da un punto di vista psicologico, morale e affettivo, riveste per i minori, oggi più che mai, il mantenimento di una certa normalità di vita e, con essa, la continuità del rapporto affettivo e di frequentazione con ciascun genitore.

Lo stesso Governo, sin dal 10 marzo 2020, aveva, nelle famose FAQ istituzionali, sollecitato dalle domande di cittadini, chiarito che “… gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori” (cfr. FAQ aggiornate al 9.4.2020).

La Giurisprudenza dei mesi scorsi che, per la maggior parte, ha cercato di salvaguardare la continuità relazionale tra genitori e figli, confermando l’impostazione istituzionale, si è trovata a doversi districare nel dualismo, a volte contrastante, tra due esigenze ugualmente importanti e cioè la tutela del diritto alla salute (anche del minore) da una parte, e la tutela del diritto alla bigenitorialità dall’altra preferendo, nella maggior parte dei casi e come già detto, la tutela di quest’ultimo, ma in taluni casi discostandosene. La primissima pronuncia sul tema (Tribunale di Milano, Decreto 11 marzo 2020) è emblematica dell’orientamento maggioritario avendo confermato che le disposizioni limitative degli spostamenti dovute all’emergenza sanitaria non sospendono il calendario dei tempi di frequentazione genitori/figli che devono quindi continuare secondo quanto stabilito nei provvedimenti di separazione/divorzio/affidamento. In senso contrario, si può citare una pronuncia del Tribunale di Bari del 26.03.2020, con cui il Giudice, considerando non sicuri e rischiosi gli incontri dei minori con il genitore dimorante in comune diverso da quello di residenza dei primi, e ritenendo preminente la tutela della salute rispetto al diritto alla bigenitorialità, ha disposto la sospensione degli incontri e la loro sostituzione con videochiamate, anche quotidiane, tra padre e figli.

A parere di chi scrive, tale ultima pronuncia, così come la altre del medesimo tenore emesse in quei mesi, hanno peccato di eccessiva prudenza considerando di per sè pericoloso lo spostamento da una casa all’altra senza valutare la specificità del caso preso in esame che, invece, dovrebbe essere il parametro principale per orientare la decisione; in talune situazioni, infatti, può essere certamente opportuno e di buon senso limitare o ridurre gli incontri (penso ai casi di genitori che svolgono professioni sanitarie o lavori “a rischio”, per esempio, o a casi di particolare fragilità delle persone coinvolte), ma nella generalità dei casi quello che una volta veniva chiamato il “diritto di visita” può e deve essere certamente mantenuto (peraltro, sappiamo bene come siano impegnative le videochiamate con i figli, specie se piccoli, e come, nelle situazioni di elevata conflittualità, il “non farsi vedere” di un genitore possa venire facilmente strumentalizzato). In ogni caso, sarebbe sempre opportuno accordare al genitore che ha di fatto subìto la sospensione degli incontri, la possibilità di recuperare il tempo perduto una volta finita l’emergenza e ciò sia in caso di pronuncia giudiziale e quindi con statuizione del giudice, sia in caso di accordo extra giudiziale tra i genitori. Assolutamente da censurare, poi, resta qualsiasi comportamento del genitore che intenda sfruttare il lockdown per minare il rapporto dell’altro genitore con i figli e/o che frapponga ostacoli di qualsiasi genere al mantenimento di tale rapporto e all’esercizio del diritto di frequentazione dei figli, seppure da remoto. 

Concludendo, è ormai pacifico che la possibilità per il genitore non collocatario di spostarsi, anche fuori Comune, al fine di frequentare i figli che risiedono presso l’altro genitore, sia garantita; la raccomandazione è quella di portare con sé, ai fini dell’autocertificazione in caso di controlli, copia del provvedimento o dell’accordo da cui risultino tempi e modi di frequentazione dei figli, nonché di utilizzare sempre il buon senso osservando tutte le precauzioni del caso, evitando gli spostamenti con i mezzi pubblici, evitando di esporre i minori a situazioni di rischio (per esempio sospendendo gli incontri nel caso in cui il genitore abbia timore di essere stato contagiato o abbia frequentato luoghi a rischio) o, ancora, evitando il contatto dei figli con i nonni o altri soggetti fragili e a rischio per il Covid 19.

In ogni caso, il consiglio è quello di palesare all’altro genitore ogni possibile difficoltà e di eventualmente concordare, da soli o con l’aiuto di uno o più legali, una temporanea modifica delle condizioni di frequentazione dei figli dovuta all’attuale situazione di emergenza sanitaria e alle possibili difficoltà che ne potrebbero discendere.

autore

Francesca Rufini

Umbra di nascita e di cuore, lavoro tra Saronno e Milano! Sono Avvocato esperto di conflitti di coppia e di contratti! Pur continuando ad utilizzare, ove necessario, i tradizionali strumenti della professione, sono una grande sostenitrice ed utilizzatrice dei metodi di ADR ("Alternative Disputes Resolutions") ed in particolare di negoziazione assistita, Pratica Collaborativa e Coordinazione Genitoriale, nell'assoluta convinzione che la responsabilizzazione delle persone nei processi negoziali e decisionali e la limitazione della delega ad altri (siano avvocati o giudici) sia "la" strada per arrivare ad accordi che tengano nel tempo. Detesto i pregiudizi, sono affascinata dalle persone e sono mamma di due nanerottoli che mi hanno stravolto la vita! Per Smallfamilies@ faccio parte dei Servizi Convenzionati e scrivo nella sezione Diritti e Doveri.

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