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ISEE, dal punto di vista dei genitori single

scritto da Paola di Carlo

L’ISEE, indicatore della situazione economica equivalente serve a “misurare” la condizione economica di una famiglia, prendendo in considerazione redditi e patrimonio di tutti i componenti del nucleo familiare, nonché la situazione concreta della famiglia: come ad esempio i nuclei numerosi, e i nuclei monoparentali, cioè con un solo genitore.

Il nuovo Isee (Riforma ISEE. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ) è più rigido rispetto al vecchio sia sull’accertamento del reddito e del patrimonio sia perché prevede la possibilità di verificare meglio quanto dichiarato dal contribuente e integrarlo con le risultanze presenti nelle banche dati fiscali.

Un punto fondamentale del nuovo Isee è la corretta individuazione dei componenti la famiglia anagrafica: a partire dal 1° gennaio 2015 non si tiene più solo conto della convivenza o dell’essere a carico, ma si stabilisce che fra i soggetti componenti la famiglia anagrafica sono compresi: il coniuge, i figli minori, anche se non conviventi, nonché le persone presenti sullo stato di famiglia, ma anche il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio.

Sul documento “La riforma dell’ISEE. Maggiore equità ed efficacia nella valutazione della condizione economica della famiglia” redatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (http://www.lavoro.gov.it/notizie/documents/riformaisee_ok.pdf), troviamo il principio “ai fini dell’accesso a prestazioni per bambini ciò che conta è la condizione economica di entrambi i genitori. Con il nuovo ISEE viene stabilito il principio che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio […] Si tratta di una previsione necessaria per differenziare la situazione del nucleo in cui il genitore è davvero solo (per morte o allontanamento o irreperibilità dell’altro genitore o costituzione di un’altra famiglia) da quella in cui l’altro genitore ha semplicemente un’altra residenza anagrafica, magari per scelta opportunistica a fini fiscali. Di conseguenza l’ISEE del nucleo familiare con figli viene integrato con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente”.

Questa nuova impostazione dell’ISEE si è resa necessaria per arginare il fenomeno dei genitori che usano avere una residenza anagrafica differente per scopi fiscali e differenziare le situazioni di chi è davvero solo (perché l’altro genitore è morto, irreperibile, si è allontanato o ha costruito un’altra famiglia).

Come devono comportarsi però i genitori separati? E i figli di conviventi?

Il nuovo ISEE segna un grande spartiacque dunque fra chi, genitore convivente con il figlio, usufruisca del contributo al mantenimento del figlio da parte del genitore non convivente, a cui viene chiesto di integrare alla propria ISEE quella dell’altro genitore, e chi, genitore single convivente con il figlio il cui altro genitore non partecipi al mantenimento del bambino, che può usufruire della cosiddetta Maggiorazione per nuclei monoparentali[1], ma solo in presenza di un provvedimento che attesti che l’altro genitore non si occupa del minore.

Si può considerare nucleo monoparentale anche una famiglia in cui entrambi i genitori siano vivi ed abbiano riconosciuto i figli, a patto che vi siano le seguenti condizioni:

  • I due genitori risultino non coniugati e non conviventi;
  • Il genitore non convivente coi figli si trovi in una delle seguenti situazioni:
  1. sia coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
  2. abbia dei figli con persona diversa dall’altro genitore;
  3. sia tenuto, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, a versare assegni periodici destinati al mantenimento dei figli;
  4. non abbia la potestà sui figli;
  5. sia stato allontanato, con provvedimento, dalla residenza familiare;
  6. risulti estraneo in termini di rapporti affettivi ed economici: l’estraneità deve, però, essere accertata in sede giudiziaria, o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali

Se il genitore non convivente non si trova in una delle situazioni appena elencate, il nucleo non potrà considerarsi, ai fini Isee, con un solo genitore, e non si avrà diritto alla maggiorazione per nuclei monoparentali.

Attenzione però: si viene esclusi dal beneficio anche se il genitore non convivente si trovi in una delle condizioni specificate, ma assieme all’altro genitore ed ai figli convivano altri soggetti, anche se parenti (ad esempio i nonni).

Capitolo a parte se nel nucleo familiare è presente un portatore di disabilità grave, in questo caso si ha diritto a sgravi fiscali, specie se il nucleo è a basso reddito, ed agevolazioni:

  • Il disabile adulto convivente con i propri genitori può essere considerato nucleo familiare a sé.
  • Dal reddito sono detraibili, fino ad un massimo di 5mila euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l’acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi.
  • A seconda del grado di disabilità del componente il nucleo, si applica una detrazione crescente a partire da 4mila fino a 9.500 euro.

[1] Nello specifico l’agevolazione titolata “Il nucleo è composto esclusivamente da genitore solo con i suoi figli minorenni”.

Immagine: finte Guida al fisco

autore

Paola di Carlo

Architetta e madre di due bambini, per il sito Smallfamilies aps scrivo post riguardo viaggi, tempo libero, servizi e iniziative utili.

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