Diritti e Doveri ESPERTI - consigli & convenzioni

La preoccupazione di Gloria, quella di ogni genitore solo

scritto da Maria Garofalo

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera di Gloria alla quale risponde la nostra avvocata.

Gentile Avv. Garofalo,

spero che mi possa aiutare a trovare soluzione a una questione che spesso non mi fa dormire, e da anni. Sono una madre che sta crescendo sola il proprio figlio (Giacomo ora ha otto anni).

Suo padre non c’è e non c’è mai stato. Viviamo a Roma, i miei genitori (gli unici nonni) sono anziani e abitano purtroppo a molti chilometri di distanza. Non ho né fratelli né sorelle. Posso solo contare su di un’amica (che adoriamo!) che sta con Giacomo quando per lavoro faccio tardi o devo stare fuori una notte per una trasferta, oppure si occupa di lui quando, come è capitato recentemente, una forte influenza mi ha costretta a letto per diversi giorni. Senza questa amica non saprei come fare, non sapremmo come fare. Il mio tormento da sempre , ed è il motivo per il quale Le scrivo, è il seguente: cosa succede a mio figlio se dovessi mancare? Ho pensato di fare una scrittura privata da un notaio nella quale ho indicato la mia amica come tutore di mio figlio ma il notaio mi ha detto che quanto scritto non ha alcun valore. È solo una mia indicazione, un mio desiderio, niente di più. Sarà poi il tribunale dei minori a decidere chi si dovrà occupare di Giacomo. Ma è proprio cosi? Veramente nè io nè mio figlio abbiamo voce in capitolo su questo argomento così importante? Mi aiuti a capire, avvocato, cosa è meglio fare per tornare a dormire con meno incubi. Un abbraccio caro e continui a dare buoni consigli a noi smalffamilies

Gentile signora Gloria,

Mi auguro che questa mia risposta possa rasserenarLa

Le anticipo che quando un minore rimane orfano, l’Autorità Giudiziaria interviene e nomina un tutore, scelto in genere in base a criteri che tutelino in via prioritaria gli interessi dello stesso minore.

La persona in questione potrà essere, quindi, chi si è occupata del minore alla scomparsa dei genitori (per esempio un parente che per età e condizione familiare può offrirgli un ambiente consono alla crescita di un bambino) , o quella persona che ha avuto con il bambino un rapporto affettivo stretto e costante (oltre ai genitori). Se l’età lo permette, potrà essere sentito anche il minore (dal giudice se ha almeno 12 anni e con una psicologa in età minore e in casi particolari).

Per una maggiore tranquillità, consiglio ai genitori di redigere un testamento anche olografo (cioè di proprio pugno e con data certa) nel quale viene indicato il tutore, specificando bene il motivo per cui la scelta ricade sulla quella determinata persona .

Se non sopravvengono motivi ostativi successivi (per esempio malattia della persona prescelta) e se questa persona non rifiuta, qualsiasi giudice prenderà in serissima considerazione le disposizioni dei genitori.

Nel suo caso e, in via del tutto ipotetica, essendo i genitori anziani, ho pochi dubbi su chi cadrà la scelta del giudice.

Ne approfitto per invitare i genitori a scriverci ed esternare le proprie paure o i propri dubbi. Noi di Smallfamilies ci siamo sempre.

autore

Maria Garofalo

Avvocata del Foro di Milano e madre di un giovane uomo, mi occupo da tempo di diritto di famiglia e di minori. Ho seguito un corso di psicologia, che si è rilevato un ottimo strumento per sondare quel vissuto di maltrattamenti e violenze di solito taciuti dai soggetti più deboli. Faccio parte della rete dei servizi convenzionati con l’associazione Smallfamilies®.Già autrice del racconto “Un Natale particolare” per l’antologia smALLchristmas, per questo sito scrivo su questioni relative al diritto di famiglia.

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