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I diritti dei nonni nella famiglia “scomposta”

scritto da Maria Garofalo

Con la L. 219/2012, sono state introdotte le norme disciplinanti la legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori. Si tratta di un’azione di competenza del Tribunale per i Minorenni volta ad ottenere l’emanazione di un provvedimento che preservi il rapporto, mediante il riconoscimento ai nonni del diritto di visita. Il legislatore sembra aver trovato una soluzione alla questione rimasta insoluta con la precedente legge del 2006 che aveva solo statuito il principio, senza renderlo effettivo.

I nonni, quindi, allo stato della normativa vigente, non sono più portatori di mere “aspettative” o “interessi qualificati”(posizioni giuridiche loro riconosciute ante riforma), ma sono proprio titolari di diritti cogenti e coattivi. Ma quando è possibile farli valere?

Qualsiasi diritto per poter costituire oggetto di causa necessita di un interesse ad agire; nel caso specifico, questo è dato da un’ingiustificata interruzione dei rapporti di frequentazione del minore con la cerchia parentale. Resta, infatti, inteso che il diritto dei nonni concerne esclusivamente la pretesa alla “visita” avente contenuto necessariamente più ristretto rispetto ai doveri di educazione, mantenimento, istruzione e crescita gravanti sui genitori. D’altra parte, è ovvio che il diritto di visita sia tutelabile in contesti di normale gestione delle relazioni ed escluso in presenza di un pesante condizionamento degli ascendenti sui propri figli.

Deve essere, altresì, ben chiaro che il contenzioso viene svolto pressoché per intero davanti al Giudice adito che indagherà la famiglia allargata con il necessario ed imprescindibile supporto di psicologi e dei Servizi Sociali territoriali, incaricati di verificare, plausibilmente, le relazioni familiari, in quali termini sia esplicata la frequentazione; nonché la presenza di anomale ingerenze nella vita della coppia genitoriale.

Del resto, l’azione in oggetto nasce dalla necessità primaria di regolare i rapporti tra ascendenti e nipoti in presenza di nuclei familiari disgregati ed eventualmente ricostruiti, laddove è plausibile che le relazioni vadano a subire un affievolimento difficilmente recuperabile a ragione della rottura del legame tra gli stessi genitori.

Laddove, invece, il dialogo sia possibile, è auspicabile che i nonni rispettino le richieste ed i bisogni del proprio figlio/a e tendere la mano verso genitori e nipoti con gesti concreti di presenza, interesse e collaborazione, sotto il profilo affettivo ed economico come, del resto, impone il buon senso, prima ancora che la legge.

L’unico punto criticabile della nuova normativa è la competenza attribuita al Tribunale dei Minori invece di quello ordinario, competente quest’ultimo di separazioni e i ricorsi ex art. 316 e 317bis cc (coppie non coniugate). Il problema è stato posta dal Tribunale di Bologna, il quale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma I, disp. att. c.c. nella parte in cui prevede che «sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile», limitatamente alla parte in cui include l’art. 317-bis, per violazione degli artt. 76, 77 e 3, 111 della Costituzione, sottoponendo la questione alla Suprema Corte.

Il Tribunale reputa infatti che la scelta del legislatore delegato si sia posta in stridente contrasto con la delega legislativa, eccedendo dalla cornice disegnata dalla legge delega. In altre parole non spettava al legislatore delegato di legiferare sulla competenza.

Forse è questo il motivo che ha spinto l’associazione dei nonni e delle nonne di Roma ha mettersi sul piede di guerra, così come riportato da un recente articolo del Corriere della Sera (1 giugno 2014; pag.18).

Gli stessi vogliono essere protagonisti di una famiglia che cambia: un desiderio legittimo, vista l’importanza dei nonni nella vita dei nipoti, che non deve però travalicare i diritti dei genitori.

autore

Maria Garofalo

Avvocata del Foro di Milano e madre di un giovane uomo, mi occupo da tempo di diritto di famiglia e di minori. Ho seguito un corso di psicologia, che si è rilevato un ottimo strumento per sondare quel vissuto di maltrattamenti e violenze di solito taciuti dai soggetti più deboli. Faccio parte della rete dei servizi convenzionati con l’associazione Smallfamilies®.Già autrice del racconto “Un Natale particolare” per l’antologia smALLchristmas, per questo sito scrivo su questioni relative al diritto di famiglia.

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