Cosa fare se un genitore non assolve al pagamento del contributo di mantenimento? Ecco la risposta dell’avvocato Maria Garofalo.
Come anticipato nei precedenti post, in caso di mancata corresponsione del contributo di mantenimento, il genitore -creditore, oltre alla tutela civile, può ricorrere a quella garantita dal codice penale.
La mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza ai figli minori oppure a quelli maggiorenni inabili al lavoro integra, infatti, il reato di cui all’art. 570, comma secondo del codice penale.
L’obbligo penalmente sanzionato di prestare i mezzi di sussistenza ha un contenuto soggettivamente e oggettivamente più ristretto di quello delle obbligazioni previste dalla legge civile. Il genitore separato e non collocatario è obbligato, ai sensi dell’art.155 quinquies del codice civile, a concorrere al mantenimento del figlio anche dopo il raggiungimento della maggiore età; obbligo che perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica.
Per i figli maggiorenni, portatori di handicap grave, il secondo comma del citato art. 155 prevede l’applicazione delle disposizioni stabilite in favore dei figli minori. Posto che la lettera della norma fornisce la “cornice” per l’interpretazione del precetto penale e all’interno di essa va ricercato il significato della disposizione, ne discende che la “inabilità al lavoro” dei figli maggiorenni è condizione imprescindibile per la configurabilità del reato che citavamo sopra. Ricordiamo che per “inabile al lavoro” si intende una persona che abbia una totale e permanente inabilità lavorativa. Mentre il figlio cui sia riscontrata un’invalidità che comporti una riduzione permanente della capacità lavorativa inferiore o pari al 74% non può essere annoverata tra gli “inabili”. In tal caso la violazione dell’obbligo di corrispondere al figlio maggiorenne un eventuale assegno di mantenimento integra un illecito civile.