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Adozioni per genitori single: ecco a quale punto siamo in Italia

scritto da Paola di Carlo

Si torna a parlare di adozione in Italia, a dare il via al dibattito il caso della bambina down affidata ad un single dopo il rifiuto di sette coppie.

L’episodio in sé è una storia a lieto fine. Una storia commovente.

I giudici del Tribunale di Napoli hanno dato in pre-affidamento la piccola, abbandonata dalla madre in ospedale subito dopo il parto, ad un papà single, in base alla legge numero 184 del 1983 che consente in rari casi a genitori non sposati di potersi occupare di minorenni disabili.

Non ancora una vera e propria adozione ma un periodo di prova chiamato appunto “pre-affidamento”, al termine del quale i giudici stabiliranno se si potrà procedere all’adozione definitiva.

La legge che regola le adozioni in Italia è la L.184 del 1983 (poi modificata nel 2001 dalla L.149) e stabilisce che possono adottare un minore solo coppie eterosessuali sposate da almeno tre anni (anche se possono essere conteggiati periodi dimostrabili di convivenza precedente al matrimonio). La differenza di età tra genitori e figli adottati non deve essere inferiore a 18 anni e superiore a 45 anni per un genitore e 55 per l’altro. Questo limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli o se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.

Non possono adottare un figlio le coppie di fatto, le coppie omosessuali e le persone single.

La legge 184 prevede però dei casi di adozioni speciali che si possono verificare, ad esempio, quando tra un minore rimasto orfano di madre o di padre e un single si sia instaurato un legame duraturo già da prima del decesso dei genitori, oppure nel caso in cui il bimbo orfano abbia una grave disabilità.

A partire dal 2005, alcune sentenze stanno affrontando la questione, quando la Corte costituzionale si pronunciò favorevolmente in merito al caso di una single italiana che aveva richiesto l’adozione di una bambina bielorussa in stato di abbandono, bisognosa di cure mediche urgenti e con la quale aveva instaurato nel tempo un rapporto consolidato di convivenza e affetto.

L’adozione alle persone single in Italia è concepita dunque come “adozione sussidiaria”, ed è proprio questo aspetto il vero centro della questione: la condizione del bambino.

Nell’adozione permane una differenziazione fra adozione legittimante (concessa ad una coppia sposata) e adozione non legittimante (concessa a una coppia non sposata o ad un single) e quindi in sintesi si continua a distinguere tra bambini adottati nel matrimonio e bambini adottati fuori dal matrimonio.

La cittadinanza italiana, ad esempio, viene concessa solo al bambino adottato in condizione legittimante; e ancora, un figlio adottato da persone single non ha nel diritto successorio lo stesso trattamento di un figlio adottato da una famiglia sposata.

Circa le adozioni concesse ai single, hanno ancora senso queste limitazioni? Possiamo ancora accettare che una legge (la L. 184/1983, art. 44, lettera c), preveda la possibilità di derogare alle condizioni obbligatorie relative alla adozione qualora il bambino sia disabile e cioè presenti “una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”?

Questi i punti nodali su cui è necessario a nostro avviso focalizzare il dibattito:

1) dover accettare l’idea che il nostro ordinamento consenta l’adozione per single, o per coppie non sposate, solo nel caso in cui non si riesca a trovare una famiglia disposta ad accogliere un bambino a causa della sua “minorazione fisica psichica e sensoriale”;

2) accettare che il nostro ordinamento consideri tale adozione differentemente da quella “regolare”.

Secondo noi di Smallfamilies il principio di eguaglianza deve essere esteso a tutti i bambini e non ci dovrebbe essere differenziazione nelle adozioni, ed è oltremodo inaccettabile che si continui a pensare che l’amore di un genitore single sia un amore di ripiego.

Le adozioni intanto sono in costante diminuzione

Per affrontare il tema va preso inoltre in considerazione anche un dato: la costante diminuzione delle adozioni negli ultimi quindici anni.

Nel 2015 le sentenze di adozione nazionale sono state 1.057, alle quali vanno aggiunti 938 affidamenti pre-adottivi, secondo gli ultimi dati disponibili sulle adozioni forniti dal Dipartimento giustizia minorile. Le adozioni internazionali sono state invece 1.741 (nel 2001 erano state 3.915 e nel 2005 si erano fermate a 2.304).

Cosa accade in Europa

In molti paesi europei è possibile adottare un bambino anche da single. Qualche esempio:

  • in Belgio hanno la possibilità di adottare coppie sposate, di sesso diverso o del medesimo sesso; coppie conviventi legalmente riconosciute, di sesso diverso o del medesimo sesso, persone non coniugate.
  • In Francia possono fare richiesta di adozione uomini e donne, persone non coniugate di età superiore ai 28 anni e coppie coniugate da più di due anni o in cui entrambi i coniugi abbiano più di 28 anni.;
  • in Germania il Codice civile fissa l’età minima a 25 anni. All’interno della coppia tale requisito è richiesto per almeno uno dei coniugi, mentre l’altro deve avere compiuto almeno i 21 anni di età. La legge tedesca non impedisce l’adozione da parte di single, inoltre dal 2005 coppie dello stesso sesso, registrate ai sensi della legge Lebenspartnershft del 2001, possono adottare congiuntamente un minore.
  • in Inghilterra la legge del 2002 ha introdotto una notevole innovazione prevedendo la possibilità di adottare da parte di singoli oltre che di coppie. Inoltre, la definizione di ‘coppia’ si applica anche alla convivenza stabile di persone non sposate, che possono appartenere allo stesso sesso.
  • In Spagna la legislazione prevede anche l’adozione da parte di single ed è autorizzata anche l’adozione da parte delle coppie di fatto e coppie omosessuali.

In un quadro di famiglie sempre più a geometria variabile (vedi anche il nostro articolo I numeri della smallfamilies ) è evidente che la legge sulle adozioni vada riformata ed aggiornata prevedendo possibilità di adozione da parte di tutte le persone che, a prescindere dal loro essere in coppia o dal loro sesso, possano garantire capacità genitoriale, stabilità e accoglienza.

Sul tema leggi anche i nostri articoli:

Adozione per i single, una storia

Unioni civili: dietro al divieto delle adozioni, un’ingiustizia ai danni di tutt*

Affido: figli temporanei o per sempre?


Immagine di apertura tratta dal sito DaybyDay

autore

Paola di Carlo

Architetta e madre di due bambini, per il sito Smallfamilies aps scrivo post riguardo viaggi, tempo libero, servizi e iniziative utili.

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